Art. 14
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un
punto di merito da zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di
sabato e domenica) e comunque entro il 13 ottobre 2016 con avviso
disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del
Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della
Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde:
800669666). Con il medesimo avviso saranno rese note eventuali
variazioni della data di pubblicazione dell'esito della prova
scritta.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo il
calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che
sara' reso noto a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di
sabato e domenica) a quello di pubblicazione dell'esito della prova
scritta cui al comma 5:
a) per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui all'art. 16, se ufficiali in ferma prefissata in
congedo;
b) per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale di cui all'art. 19, in tutti gli altri casi sopra non
disciplinati.
I candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.