Art. 15 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1.  Dopo  l'effettuazione  della  prova  scritta  e  prima  della
correzione degli elaborati, la sottocommissione di  cui  all'art.  7,
comma  1,   lettera   a),   procedera',   sulla   base   di   criteri
preventivamente determinati e analiticamente  descritti  in  apposito
verbale, alla valutazione dei titoli. 
    2. A ciascun concorrente e' attribuito un  punteggio  complessivo
non superiore a 10 punti determinato sulla base dei criteri riportati
negli allegati 6, 7 e 8. 
    3. I titoli devono essere posseduti alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande e sono  valutati  solo  se
risultanti dalla documentazione matricolare. 
    4. Per i candidati al posto di cui  all'art.  1,  comma  2,  sono
valutati soltanto i titoli conseguiti nel periodo di servizio  svolto
in qualita' di ufficiale in ferma prefissata. 
    5.  Eventuali  titoli,  non   risultanti   dalla   documentazione
matricolare e posseduti alla data di cui al comma  3,  sono  valutati
solo se la certificazione che ne  comprova  il  possesso,  ovvero  la
relativa dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dalla legge, e'
prodotta dall'interessato, improrogabilmente, entro la  data  di  cui
all'art. 12, comma 1, con le seguenti modalita': 
      a) consegna al reparto di  appartenenza,  per  i  militari  del
Corpo in servizio. 
    Il reparto che  riceve  la  predetta  certificazione  vi  appone,
immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione  a
protocollo e la trasmette,  entro  tre  giorni  dalla  ricezione,  al
Centro di reclutamento. 
      b) consegna a mano ovvero invio a  mezzo  di  raccomandata  con
ricevuta di ritorno, al  Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido  di  Ostia,
per gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  in  congedo.  In  caso  di
spedizione  a  mezzo  raccomandata,  fa  fede  il   timbro   a   data
dell'ufficio postale accettante. 
    6.  Ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio   relativo   alle
qualifiche  conseguite  in  sede  di  documentazione   caratteristica
valgono i seguenti criteri: 
      a) per ciascun anno solare e' valutato  soltanto  il  documento
caratteristico che si riferisce al periodo di  maggiore  durata,  tra
quelli  oggetto  di  valutazione,  ancorche'   meno   favorevole   al
concorrente. Qualora vi siano piu'  giudizi  dello  stesso  tipo,  il
periodo va computato sommando i giorni di  uguale  giudizio,  dal  1°
gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento.  Nel  caso  in  cui,
nell'arco del medesimo anno solare vi siano periodi valutati  con  le
qualifiche di eccellente, eccellente con apprezzamento ed  eccellente
con apprezzamento e lode, gli stessi devono essere sommati e, qualora
essi rappresentino complessivamente il periodo di maggiore durata, e'
attribuito il punteggio previsto per la qualifica che si riferisce al
periodo piu' lungo. Se il periodo relativo all'ultimo anno solare  e'
inferiore a quaranta giorni, non si attribuisce alcun punteggio; 
      b) non sono presi in considerazione i periodi di frequenza  dei
corsi di formazione nonche', per l'anno di  uscita  dagli  stessi,  i
periodi di servizio di durata inferiore a sei mesi; 
      c) non sono presi in considerazione i periodi  di  interruzione
dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in
servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale e' prevista
una detrazione di anzianita' e i periodi di sospensione  dall'impiego
a  carattere  disciplinare,  penale  o  a  seguito  di  provvedimento
dell'Autorita' giudiziaria; 
      d) per i periodi coperti da «dichiarazione di mancata redazione
di documentazione caratteristica» nei confronti di  militari  sospesi
dall'impiego  a  titolo  precauzionale,  per  i  quali  siano   stati
successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti
di  sospensione,  e'  preso  in  considerazione  il  giudizio  finale
contenuto nel primo documento caratteristico utile,  redatto  per  il
periodo immediatamente antecedente l'adozione  dei  provvedimenti  di
sospensione; 
      e) per il periodo non coperto da documentazione caratteristica,
per  i  militari  nei  cui  confronti  e'   stata   riconosciuta   la
retrodatazione ai fini giuridici della data di  arruolamento,  si  fa
riferimento alla valutazione caratteristica  conseguita  nel  periodo
immediatamente successivo a quello non documentato; 
      f) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio
finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione: 
        1)  rendimento  elevato  con  apprezzamento  eccellente   con
apprezzamento e lode; 
        2)  rendimento  elevato  con  apprezzamento  eccellente   con
apprezzamento; 
        3) rendimento elevato eccellente; 
        4) rendimento pieno e sicuro superiore alla media; 
        5) rendimento distinto superiore alla media; 
        6) rendimento normale nella media; 
        7) rendimento scarso inferiore alla media; 
        8) rendimento mediocre insufficiente. 
    7. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso  noto  ai
candidati con l'avviso di cui all'art. 14, comma 5 che ha  valore  di
notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i concorrenti interessati.