Art. 15
Valutazione dei titoli
1. Dopo l'effettuazione della prova scritta e prima della
correzione degli elaborati, la sottocommissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera a), procedera', sulla base di criteri
preventivamente determinati e analiticamente descritti in apposito
verbale, alla valutazione dei titoli.
2. A ciascun concorrente e' attribuito un punteggio complessivo
non superiore a 10 punti determinato sulla base dei criteri riportati
negli allegati 6, 7 e 8.
3. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande e sono valutati solo se
risultanti dalla documentazione matricolare.
4. Per i candidati al posto di cui all'art. 1, comma 2, sono
valutati soltanto i titoli conseguiti nel periodo di servizio svolto
in qualita' di ufficiale in ferma prefissata.
5. Eventuali titoli, non risultanti dalla documentazione
matricolare e posseduti alla data di cui al comma 3, sono valutati
solo se la certificazione che ne comprova il possesso, ovvero la
relativa dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dalla legge, e'
prodotta dall'interessato, improrogabilmente, entro la data di cui
all'art. 12, comma 1, con le seguenti modalita':
a) consegna al reparto di appartenenza, per i militari del
Corpo in servizio.
Il reparto che riceve la predetta certificazione vi appone,
immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a
protocollo e la trasmette, entro tre giorni dalla ricezione, al
Centro di reclutamento.
b) consegna a mano ovvero invio a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno, al Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia,
per gli ufficiali in ferma prefissata in congedo. In caso di
spedizione a mezzo raccomandata, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle
qualifiche conseguite in sede di documentazione caratteristica
valgono i seguenti criteri:
a) per ciascun anno solare e' valutato soltanto il documento
caratteristico che si riferisce al periodo di maggiore durata, tra
quelli oggetto di valutazione, ancorche' meno favorevole al
concorrente. Qualora vi siano piu' giudizi dello stesso tipo, il
periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio, dal 1°
gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui,
nell'arco del medesimo anno solare vi siano periodi valutati con le
qualifiche di eccellente, eccellente con apprezzamento ed eccellente
con apprezzamento e lode, gli stessi devono essere sommati e, qualora
essi rappresentino complessivamente il periodo di maggiore durata, e'
attribuito il punteggio previsto per la qualifica che si riferisce al
periodo piu' lungo. Se il periodo relativo all'ultimo anno solare e'
inferiore a quaranta giorni, non si attribuisce alcun punteggio;
b) non sono presi in considerazione i periodi di frequenza dei
corsi di formazione nonche', per l'anno di uscita dagli stessi, i
periodi di servizio di durata inferiore a sei mesi;
c) non sono presi in considerazione i periodi di interruzione
dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in
servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale e' prevista
una detrazione di anzianita' e i periodi di sospensione dall'impiego
a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento
dell'Autorita' giudiziaria;
d) per i periodi coperti da «dichiarazione di mancata redazione
di documentazione caratteristica» nei confronti di militari sospesi
dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati
successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti
di sospensione, e' preso in considerazione il giudizio finale
contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il
periodo immediatamente antecedente l'adozione dei provvedimenti di
sospensione;
e) per il periodo non coperto da documentazione caratteristica,
per i militari nei cui confronti e' stata riconosciuta la
retrodatazione ai fini giuridici della data di arruolamento, si fa
riferimento alla valutazione caratteristica conseguita nel periodo
immediatamente successivo a quello non documentato;
f) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio
finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:
1) rendimento elevato con apprezzamento eccellente con
apprezzamento e lode;
2) rendimento elevato con apprezzamento eccellente con
apprezzamento;
3) rendimento elevato eccellente;
4) rendimento pieno e sicuro superiore alla media;
5) rendimento distinto superiore alla media;
6) rendimento normale nella media;
7) rendimento scarso inferiore alla media;
8) rendimento mediocre insufficiente.
7. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai
candidati con l'avviso di cui all'art. 14, comma 5 che ha valore di
notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i concorrenti interessati.