Art. 17
Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale;
d) certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie
a farmaci o alimenti;
e) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera d), comportano
l'esclusione dal concorso.
3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) e d), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettera c), potra' avanzare istanza per essere convocato in
data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'art.
7, comma 1, lettera b), potra' concedere il differimento nel rispetto
del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La
data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato.
Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si
presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato e' escluso dal
concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.