Art. 18
Licenza straordinaria per esami per i militari del Corpo
1. I concorrenti idonei alla prova scritta possono fruire della
licenza straordinaria per esami militari, fino a un massimo di giorni
30, fermo restando il tetto massimo di 45 giorni annui di licenza
straordinaria prevista dalla normativa in vigore. Per i militari
frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della
predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi
massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e'
disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le
disposizioni vigenti.
2. Qualora il concorrente, convocato per le successive fasi
concorsuali previste, non si presenti per cause dipendenti dalla
propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione
a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia'
fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.