Art. 18 
 
      Licenza straordinaria per esami per i militari del Corpo 
 
 
    1. I concorrenti idonei alla prova scritta possono  fruire  della
licenza straordinaria per esami militari, fino a un massimo di giorni
30, fermo restando il tetto massimo di 45  giorni  annui  di  licenza
straordinaria prevista dalla normativa  in  vigore.  Per  i  militari
frequentatori di corso, le assenze maturate per  la  fruizione  della
predetta licenza sono computate  ai  fini  del  calcolo  dei  periodi
massimi  di  assenza  dall'attivita'  didattica,  oltre  i  quali  e'
disposto  il  rinvio  d'autorita'  dal  corso  stesso,   secondo   le
disposizioni vigenti. 
    2. Qualora il  concorrente,  convocato  per  le  successive  fasi
concorsuali previste, non si  presenti  per  cause  dipendenti  dalla
propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione
a quella ordinaria dell'anno in corso e,  se  questa  e'  stata  gia'
fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.