Art. 19
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante generale della Guardia di finanza pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. I candidati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi
a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal
concorso.
5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
6. Avverso tali esclusioni gli interessati possono produrre
ricorso, secondo le modalita' indicate all'ultimo comma dell'art. 11.