Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) per il posto di cui all'art. 1, comma 2, gli ufficiali in
ferma prefissata che:
1) alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano
prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza
per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione;
2) alla data del 1° gennaio 2016, non abbiano superato il
giorno di compimento del trentaquattresimo anno di eta' e, quindi,
siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1982;
3) siano in possesso di un diploma di laurea, ovvero di
laurea specialistica o magistrale o titolo equipollente (con
esclusione, quindi, delle lauree c.d. «triennali» o «di I livello»),
tra quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto ministeriale
29 ottobre 2001;
4) non siano imputati, non siano stati condannati, ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) se in congedo ovvero se cancellati dal ruolo:
abbiano mantenuto il possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato
d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza;
non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
non siano stati dimessi, per motivi disciplinari da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia dello Stato.
I requisiti di cui ai punti 4) e 5) devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso e devono essere mantenuti
fino alla data di inizio del corso di formazione;
b) per i posti di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), gli
ispettori del Corpo in servizio permanente effettivo, che, alla data
di indizione del presente bando, rivestano il grado di maresciallo
aiutante o che, alla data del 1° gennaio 2016, abbiano almeno sette
anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi
dell'art. 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza,
se reclutati ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), del medesimo
decreto legislativo, e che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2016, compiuto il 34°
anno di eta' e non superato il giorno di compimento del 42° anno di
eta', cioe' siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1974 e
il 1° gennaio 1982, estremi inclusi;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti
da universita' statali;
3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o,
se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
4) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia dello Stato;
5) non siano imputati, non siano stati condannati, ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale
non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.
I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e quelli di cui ai punti 3), 5) e 6)
devono essere mantenuti fino alla data dell'inizio del corso di
formazione;
c) per il posto di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), i
militari del Corpo in servizio permanente effettivo, che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2016, compiuto il 34°
anno di eta' e non superato il giorno del compimento del 42° anno di
eta', cioe' siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1974 ed
il 1° gennaio 1982, estremi inclusi;
2) siano in possesso di un diploma di laurea, ovvero di
laurea specialistica o magistrale o titolo equipollente (con
esclusione, quindi, delle lauree c.d. «triennali» o «di I livello»),
tra quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto ministeriale
29 ottobre 2001;
3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o,
se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
4) non siano stati dimessi per motivi disciplinari da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia dello Stato;
5) non siano imputati, non siano stati condannati, ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale
non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.
I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e quelli di cui ai punti 3), 5) e 6)
devono essere mantenuti fino alla data di inizio del corso di
formazione.
2. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a),
punto 1), e' espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di
carattere, intellettuali, culturali e professionali, dimostrati
durante il servizio prestato. Le autorita' competenti ad esprimersi
sono:
a) per i candidati in servizio nel Corpo della guardia di
finanza, il Comandante regionale (o equiparato), relativamente al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
b) per i candidati in congedo dal Corpo della guardia di
finanza, il Comandante regionale territorialmente competente in
relazione al luogo di residenza.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.