Art. 2 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) per il posto di cui all'art. 1, comma 2,  gli  ufficiali  in
ferma prefissata che: 
        1)  alla  data  di  scadenza  del  termine  ultimo   per   la
presentazione della domanda di  partecipazione  al  concorso  abbiano
prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia  di  finanza
per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione; 
        2) alla data del 1° gennaio 2016,  non  abbiano  superato  il
giorno di compimento del trentaquattresimo anno di  eta'  e,  quindi,
siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1982; 
        3) siano in possesso di  un  diploma  di  laurea,  ovvero  di
laurea  specialistica  o  magistrale  o  titolo   equipollente   (con
esclusione, quindi, delle lauree c.d. «triennali» o «di I  livello»),
tra quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto  ministeriale
29 ottobre 2001; 
        4) non  siano  imputati,  non  siano  stati  condannati,  ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        5) se in congedo ovvero se cancellati dal ruolo: 
          abbiano mantenuto il possesso delle qualita'  morali  e  di
condotta stabilite per l'ammissione ai  concorsi  della  magistratura
ordinaria.  L'accertamento  di  tale   requisito   viene   effettuato
d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza; 
          non  siano  stati  destituiti,  dispensati   o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia; 
          non  siano  stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari   da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e  delle
Forze di polizia dello Stato. 
    I requisiti di cui ai punti 4) e 5) devono essere posseduti  alla
data di scadenza del termine ultimo  previsto  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso e devono essere mantenuti
fino alla data di inizio del corso di formazione; 
      b) per i posti di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), gli
ispettori del Corpo in servizio permanente effettivo, che, alla  data
di indizione del presente bando, rivestano il  grado  di  maresciallo
aiutante o che, alla data del 1° gennaio 2016, abbiano  almeno  sette
anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, se  reclutati  ai  sensi
dell'art. 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12  maggio
1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza,
se reclutati ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), del medesimo
decreto legislativo, e che: 
        1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2016,  compiuto  il  34°
anno di eta' e non superato il giorno di compimento del 42°  anno  di
eta', cioe' siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1974  e
il 1° gennaio 1982, estremi inclusi; 
        2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria  di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di  laurea  previsti
da universita' statali; 
        3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento,  o,
se dichiarati non  idonei  all'avanzamento,  abbiano  successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi  almeno  cinque
anni  dalla  dichiarazione  di  non  idoneita',  ovvero  non  abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
        4) non  siano  stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e  delle
Forze di polizia dello Stato; 
        5) non  siano  imputati,  non  siano  stati  condannati,  ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica  finale
non inferiore a «superiore alla media» o equivalente. 
    I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5)  e  6)  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo  previsto  per  la
presentazione della domanda e quelli di cui ai  punti  3),  5)  e  6)
devono essere mantenuti fino  alla  data  dell'inizio  del  corso  di
formazione; 
      c) per il posto di cui all'art.  1,  comma  3,  lettera  c),  i
militari del Corpo in servizio permanente effettivo, che: 
        1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2016,  compiuto  il  34°
anno di eta' e non superato il giorno del compimento del 42° anno  di
eta', cioe' siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1974 ed
il 1° gennaio 1982, estremi inclusi; 
        2) siano in possesso di  un  diploma  di  laurea,  ovvero  di
laurea  specialistica  o  magistrale  o  titolo   equipollente   (con
esclusione, quindi, delle lauree c.d. «triennali» o «di I  livello»),
tra quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto  ministeriale
29 ottobre 2001; 
        3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento,  o,
se dichiarati non  idonei  all'avanzamento,  abbiano  successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi  almeno  cinque
anni  dalla  dichiarazione  di  non  idoneita',  ovvero  non  abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
        4)  non  siano  stati  dimessi  per  motivi  disciplinari  da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e  delle
Forze di polizia dello Stato; 
        5) non  siano  imputati,  non  siano  stati  condannati,  ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica  finale
non inferiore a «superiore alla media» o equivalente. 
    I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5)  e  6)  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo  previsto  per  la
presentazione della domanda e quelli di cui ai  punti  3),  5)  e  6)
devono essere mantenuti  fino  alla  data  di  inizio  del  corso  di
formazione. 
    2. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1,  lettera  a),
punto 1), e' espresso sulla base dei  requisiti  fisici,  morali,  di
carattere,  intellettuali,  culturali  e  professionali,   dimostrati
durante il servizio prestato. Le autorita' competenti  ad  esprimersi
sono: 
      a) per i candidati in  servizio  nel  Corpo  della  guardia  di
finanza, il Comandante regionale  (o  equiparato),  relativamente  al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 
      b) per i candidati  in  congedo  dal  Corpo  della  guardia  di
finanza,  il  Comandante  regionale  territorialmente  competente  in
relazione al luogo di residenza. 
    3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi.