Art. 20
Prova orale
1. La prova orale che ha luogo davanti alla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera a), ha una durata massima di 45
minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie di
cui all'allegato 4.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce a ogni concorrente un punto di
merito da zero a trenta.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i concorrenti che riportano la
votazione minima di diciotto trentesimi.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto
trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato nella prova orale ed, eventualmente, nelle
prove facoltative di cui all'art. 21. Tale elenco, sottoscritto dal
presidente e da un membro della sottocommissione, e' affisso nel
medesimo giorno nell'albo della sede di esame. L'esito della prova
orale e', comunque, notificato a ogni candidato.
8. Avverso l'esclusione dal concorso, i candidati risultati non
idonei alla prova orale possono produrre ricorso, secondo le
modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.