Art. 20 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale che ha luogo davanti alla  sottocommissione  di
cui all'art. 7, comma 1, lettera a), ha  una  durata  massima  di  45
minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie di
cui all'allegato 4. 
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame. 
    3. La sottocommissione attribuisce a ogni concorrente un punto di
merito da zero a trenta. 
    4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti  dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi. 
    5.  Conseguono  l'idoneita'  i  concorrenti  che   riportano   la
votazione minima di diciotto trentesimi. 
    6. Coloro  che  riportano  una  votazione  inferiore  a  diciotto
trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    7. Al termine di  ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nella  prova  orale  ed,  eventualmente,  nelle
prove facoltative di cui all'art. 21. Tale elenco,  sottoscritto  dal
presidente e da un membro  della  sottocommissione,  e'  affisso  nel
medesimo giorno nell'albo della sede di esame.  L'esito  della  prova
orale e', comunque, notificato a ogni candidato. 
    8. Avverso l'esclusione dal concorso, i candidati  risultati  non
idonei  alla  prova  orale  possono  produrre  ricorso,  secondo   le
modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.