Art. 21
Prove facoltative di lingua straniera e di informatica
1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 20, e' sottoposto alle prove facoltative di una lingua
straniera e di informatica con le modalita' indicate in allegato 5.
2. Il giudizio sulle citate prove e' espresso dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a
norma del comma 3 dello stesso articolo, con le modalita' indicate
all'art. 20, comma 4.
3. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto
compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio delle
graduatorie finali di merito, le maggiorazioni riportate in allegato
5.