Art. 22
Mancata presentazione e differimento del candidato
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per essere sottoposto alle
fasi selettive di cui agli articoli 11 (se effettuata), 12, 16, 19 e
20, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. I presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma
1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per
documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del reparto
di appartenenza, esclusivamente per improvvise e improrogabili
esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione
dei candidati alla prova preliminare (se effettuata),
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale e alla prova orale, compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento degli stessi e nel rispetto del
relativo calendario.
3. Le istanze, inviate presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, Ufficio concorsi, Sezione allievi ufficiali, via
delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, devono essere
anticipate, via fax, al numero 06564912365 (linea esterna), oppure al
numero 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta
elettronica RM0300026@gdf.it. Eventuali variazioni di tali recapiti
saranno rese note con avviso pubblicato sul sito internet
www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento.
4. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso, secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.