Art. 23
Graduatorie finali di merito
1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna delle
categorie di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 7, a esclusione delle lettere c), g), h) e
i).
3. Le graduatorie sono formate sommando il punteggio complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti alla prova
scritta e orale, incrementati, eventualmente, delle maggiorazioni
conseguite nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
5. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza sono approvate le graduatorie finali di merito e dichiarati i
vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 24.
Tali graduatorie sono rese note con avviso disponibile sul sito
internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso
l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.