Art. 24 
 
                       Vincitori del concorso 
 
 
    1. Sono dichiarati vincitori i candidati  che,  secondo  l'ordine
delle graduatorie di cui all'art. 23, siano compresi nel  limite  dei
posti messi a concorso per ciascuna delle categorie di  cui  all'art.
1, commi 2 e 3. 
    2. Il candidato al posto di cui all'art. 1, comma 2, e'  nominato
vincitore sempreche'  consegua  l'idoneita'  alla  visita  medica  di
controllo alla quale e' sottoposto prima  dell'inizio  del  corso  di
formazione di cui all'art. 25. 
    3. Qualora il posto di cui all'art. 1, comma 2 non  possa  essere
ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo stesso e'  devoluto  a
favore delle categorie di cui al comma 3 del medesimo art. 1. 
    4. Qualora taluni dei posti  di  cui  all'art.  1,  comma  3  non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi
sono devoluti a favore delle categorie di cui al medesimo comma 3. 
    5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risultino
scoperti per rinuncia o decadenza  entro  30  giorni  dalla  data  di
inizio del corso, possono essere autorizzate  altrettante  ammissioni
al corso stesso secondo l'ordine delle graduatorie. 
    6. I militari dichiarati vincitori, che alla data di  inizio  del
corso di formazione risultano impiegati  in  missioni  internazionali
all'estero,  sono  ammessi  alla  frequenza  del  primo  corso  utile
successivo alla data di rientro in sede. 
    Agli stessi, in  caso  di  superamento  del  predetto  corso,  e'
conferita,  ai  soli  fini  giuridici,  l'anzianita'   assoluta   dei
vincitori  del  presente  concorso  nonche'   l'anzianita'   relativa
determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di
fine corso.