Art. 24
Vincitori del concorso
1. Sono dichiarati vincitori i candidati che, secondo l'ordine
delle graduatorie di cui all'art. 23, siano compresi nel limite dei
posti messi a concorso per ciascuna delle categorie di cui all'art.
1, commi 2 e 3.
2. Il candidato al posto di cui all'art. 1, comma 2, e' nominato
vincitore sempreche' consegua l'idoneita' alla visita medica di
controllo alla quale e' sottoposto prima dell'inizio del corso di
formazione di cui all'art. 25.
3. Qualora il posto di cui all'art. 1, comma 2 non possa essere
ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo stesso e' devoluto a
favore delle categorie di cui al comma 3 del medesimo art. 1.
4. Qualora taluni dei posti di cui all'art. 1, comma 3 non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi
sono devoluti a favore delle categorie di cui al medesimo comma 3.
5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro 30 giorni dalla data di
inizio del corso, possono essere autorizzate altrettante ammissioni
al corso stesso secondo l'ordine delle graduatorie.
6. I militari dichiarati vincitori, che alla data di inizio del
corso di formazione risultano impiegati in missioni internazionali
all'estero, sono ammessi alla frequenza del primo corso utile
successivo alla data di rientro in sede.
Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, e'
conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianita' assoluta dei
vincitori del presente concorso nonche' l'anzianita' relativa
determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di
fine corso.