Art. 25
Corso di formazione e nomina a sottotenente del ruolo speciale
1. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un
corso di formazione di durata non inferiore a un anno, in esito al
quale sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del
«ruolo speciale» della Guardia di finanza e iscritti in ruolo,
secondo l'ordine della graduatoria redatta al termine del corso
stesso, con decorrenza successiva alla conclusione dell'attivita'
addestrativa.
2. L'ufficiale in ferma prefissata e' preliminarmente sottoposto
a una visita medica di controllo, a cura della sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera e).
La sottocommissione, prima dell'inizio dei lavori, fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli
accertamenti.
3. Il candidato non idoneo alla visita medica di controllo e'
escluso dal concorso.
Avverso tale esclusione, l'interessato puo' produrre ricorso,
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
4. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenti per l'inizio della frequenza del corso o per la visita
medica di controllo prevista al comma 2, e' considerato rinunciatario
e quindi escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione
al corso o alla visita medica di controllo, dovuti a cause di forza
maggiore, comunicati dal candidato all'Accademia della Guardia di
finanza, entro 24 ore, via fax ai numeri 035/4043303 o 035/4043215 o
tramite posta elettronica all'indirizzo Bg0200000p@pec.gdf.it, sono
valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del Comandante
dell'Accademia, che puo' differire la presentazione del candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate
agli interessati tramite il Comando provinciale territorialmente
competente.
5. I candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione
devono sottoscrivere, prima dell'inizio dello stesso, una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di sette anni.
6. Il vincitore del concorso proveniente dagli ufficiali in ferma
prefissata:
a) se in congedo alla data di inizio del corso di formazione,
e' richiamato in servizio e frequenta il corso con il grado rivestito
all'atto del collocamento in congedo;
b) se alla predetta data risulta cancellato dal relativo ruolo,
e' reiscritto nel ruolo medesimo, richiamato in servizio e frequenta
il corso di formazione con il grado rivestito all'atto della
cancellazione dal ruolo.
7. I frequentatori del corso di formazione che, per qualsiasi
motivo, non conseguono la nomina a sottotenente del ruolo speciale:
a) se militari in servizio, sono riassegnati al Reparto di
appartenenza e riassumono la precedente posizione di stato, salvo
l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti
provvedimenti;
b) se ufficiale in ferma prefissata, e' collocato in congedo,
salvo quanto indicato alla lettera a) nel caso in cui rientrino nella
previsione descritta al punto 6.b).