Art. 25 
 
   Corso di formazione e nomina a sottotenente del ruolo speciale 
 
 
    1. I vincitori del concorso sono ammessi  alla  frequenza  di  un
corso di formazione di durata non inferiore a un anno,  in  esito  al
quale sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del
«ruolo speciale» della  Guardia  di  finanza  e  iscritti  in  ruolo,
secondo l'ordine della  graduatoria  redatta  al  termine  del  corso
stesso, con decorrenza  successiva  alla  conclusione  dell'attivita'
addestrativa. 
    2. L'ufficiale in ferma prefissata e' preliminarmente  sottoposto
a una visita medica di controllo, a cura  della  sottocommissione  di
cui all'art. 7, comma 1, lettera e). 
    La sottocommissione, prima  dell'inizio  dei  lavori,  fissa,  in
apposito atto, i criteri  cui  attenersi  per  lo  svolgimento  degli
accertamenti. 
    3. Il candidato non idoneo alla visita  medica  di  controllo  e'
escluso dal concorso. 
    Avverso tale esclusione,  l'interessato  puo'  produrre  ricorso,
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    4.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenti per l'inizio della frequenza  del  corso  o  per  la  visita
medica di controllo prevista al comma 2, e' considerato rinunciatario
e quindi escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella  presentazione
al corso o alla visita medica di controllo, dovuti a cause  di  forza
maggiore, comunicati dal candidato  all'Accademia  della  Guardia  di
finanza, entro 24 ore, via fax ai numeri 035/4043303 o 035/4043215  o
tramite posta elettronica all'indirizzo  Bg0200000p@pec.gdf.it,  sono
valutati a giudizio  discrezionale  e  insindacabile  del  Comandante
dell'Accademia, che puo' differire la  presentazione  del  candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente  entro  il  decimo
giorno dall'inizio del corso.  I  giorni  di  assenza  maturati  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate
agli interessati  tramite  il  Comando  provinciale  territorialmente
competente. 
    5. I candidati ammessi alla frequenza  del  corso  di  formazione
devono   sottoscrivere,   prima   dell'inizio   dello   stesso,   una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di sette anni. 
    6. Il vincitore del concorso proveniente dagli ufficiali in ferma
prefissata: 
      a) se in congedo alla data di inizio del corso  di  formazione,
e' richiamato in servizio e frequenta il corso con il grado rivestito
all'atto del collocamento in congedo; 
      b) se alla predetta data risulta cancellato dal relativo ruolo,
e' reiscritto nel ruolo medesimo, richiamato in servizio e  frequenta
il  corso  di  formazione  con  il  grado  rivestito  all'atto  della
cancellazione dal ruolo. 
    7. I frequentatori del corso di  formazione  che,  per  qualsiasi
motivo, non conseguono la nomina a sottotenente del ruolo speciale: 
      a) se militari in servizio,  sono  riassegnati  al  Reparto  di
appartenenza e riassumono la precedente  posizione  di  stato,  salvo
l'adozione   nei   loro   confronti   degli   ulteriori    occorrenti
provvedimenti; 
      b) se ufficiale in ferma prefissata, e' collocato  in  congedo,
salvo quanto indicato alla lettera a) nel caso in cui rientrino nella
previsione descritta al punto 6.b).