Art. 26
Trattamento economico
1. I concorrenti in servizio nel Corpo della Guardia di finanza,
per la partecipazione alle prove d'esame, sono considerati «comandati
in missione».
2. I vincitori ammessi alla frequenza del corso hanno l'obbligo
di accasermamento e, se in servizio nel Corpo alla data di inizio del
corso di formazione, hanno diritto alla corresponsione
dell'indennita' di trasferta ridotta per tutta la durata dello
stesso.
3. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini
della durata della missione.