Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «concorsi online», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
2. Al termine della procedura di compilazione:
a) i militari del Corpo in servizio devono stampare l'istanza,
firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro il termine
di cui al comma 1, al Reparto dal quale direttamente dipendono per
l'impiego (per il personale in forza al Comando generale, la domanda
dovra' essere presentata direttamente dall'interessato al Quartier
generale per l'assunzione a protocollo);
b) gli ufficiali in ferma prefissata in congedo devono stampare
l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla a mano, oppure inviarla,
al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, entro il medesimo termine di
cui al comma 1.
3. Non sono considerate valide le domande di partecipazione,
compilate con la procedura informatica, ma non presentate o inviate
secondo le modalita' di cui al comma 2.
4. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di
indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di
partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita
secondo le modalita' di cui al comma 2.
5. Le domande di partecipazione al concorso redatte dai candidati
di cui al comma 2, lettera b), si considerano prodotte in tempo utile
se spedite entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
6. Le domande di partecipazione di cui al comma 5 sono archiviate
se:
a) spedite o consegnate oltre il termine di cui al comma 1;
b) pervengano oltre il termine di cui alla precedente lettera
a) e non sia possibile risalire alla data di spedizione;
c) pur inoltrate nel suddetto termine, non pervengano entro
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente bando.
7. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione della domanda, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
8. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui ai commi 1 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile apportare modificazioni o
integrazioni.
9. Le domande di partecipazione al concorso sottoscritte e
prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4, sono restituite
agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero
integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il
termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza.
10. Alle incombenze di cui al comma 9 provvedono:
a) i reparti di cui all'art. 5, comma 2, per i militari del
Corpo in servizio;
b) il Centro di reclutamento, per tutti gli altri candidati.
11. Le domande non sottoscritte e quelle non regolarizzate entro
il termine di cui al comma 9 sono archiviate.
12. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 6 e 11 sono
adottati dal Comandante del Centro di reclutamento e sono notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
13. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
14. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.