Art. 5
Istruttoria della domanda
1. Il reparto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riceve la
domanda di partecipazione al concorso vi appone, immediatamente, la
data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo.
2. Le domande ricevute sono inviate dai reparti di cui all'art.
3, comma 2, lettera a), entro il giorno successivo a quello di
scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle
stesse al:
a) Comando regionale, relativamente al personale in forza ai
reparti dipendenti nonche' al Comando Interregionale alla sede;
b) Quartier generale, relativamente al personale in forza al
Centro informatico amministrativo nazionale e al Centro logistico;
c) Reparto tecnico logistico amministrativo degli Istituti di
istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per
gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
d) Reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti
speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei reparti
speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
e) Centro navale o Centro di aviazione, secondo il comparto di
appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando
aeronavale centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti.
Le domande prodotte dal personale in forza ai reparti dipendenti
dai comandi equiparati ai Comandi regionali sono inviate ai reparti
di cui alle lettere c), d) ed e), per il tramite dei predetti comandi
equiparati.
3. I reparti di cui al comma 2 devono, altresi', comunicare
tempestivamente al Centro di reclutamento:
a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di
uno dei prescritti requisiti, previsti all'art. 2, da parte dei
partecipanti al concorso;
b) i nominativi dei militari del Corpo che, concorso durante,
siano inviati in missione internazionale all'estero ovvero vi
facciano rientro;
c) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento del concorso.