Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1. La commissione giudicatrice  del  concorso,  da  nominare  con
successiva determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza, e' presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di
finanza e ripartita, in relazione alle  esigenze  concorsuali,  nelle
seguenti sottocommissioni, ciascuna  delle  quali  presieduta  da  un
ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello: 
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  finali  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per  la  visita  medica  preliminare  degli
ufficiali in ferma  prefissata,  costituita  da  un  ufficiale  della
Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri; 
      c) sottocommissione per la visita  medica  di  revisione  degli
ufficiali in ferma  prefissata,  giudicati  non  idonei  alla  visita
medica preliminare,  composta  da  due  ufficiali  della  Guardia  di
finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a
quello dei medici della precedente sottocommissione o, a  parita'  di
grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; 
      d)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo,  composta  da
quattro ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; 
      e) sottocommissione per la visita  medica  di  controllo  degli
ufficiali in ferma prefissata, composta da un ufficiale della Guardia
di finanza e da un ufficiale medico, membri. 
    2. Nel caso in cui non pervenga, nei termini e con  le  modalita'
previste dal presente bando,  alcuna  domanda  di  partecipazione  da
parte di  candidati  in  possesso  dei  requisiti  per  concorrere  e
appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata,  non
si procede alla nomina delle sottocommissioni  di  cui  al  comma  1,
lettere b), c) ed e). 
    3. La sottocommissione esaminatrice delle  prove  facoltative  di
lingua straniera e di informatica e'  quella  indicata  al  comma  1,
lettera  a),  integrata  da  ufficiali  della  Guardia  di   finanza,
rispettivamente: 
      a)  qualificati  conoscitori   della   lingua   prescelta   dal
candidato; 
      b) in forza al Servizio Informatica del Comando generale. 
    4. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, di  grado  non  inferiore  a  capitano,  ad  eccezione  degli
ufficiali medici, che possono rivestire anche il grado di tenente. 
    5. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera d),  puo'  avvalersi,  altresi',  ai  fini  dell'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi. 
    6. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
    7. Prima dello svolgimento delle selezioni,  le  sottocommissioni
interessate fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle stesse. 
    8.  Le  sottocommissioni  possono,  durante  lo  svolgimento  dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza individuato dal Centro
di reclutamento.