Art. 7
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice del concorso, da nominare con
successiva determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di
finanza e ripartita, in relazione alle esigenze concorsuali, nelle
seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un
ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare degli
ufficiali in ferma prefissata, costituita da un ufficiale della
Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione degli
ufficiali in ferma prefissata, giudicati non idonei alla visita
medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di
finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a
quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di
grado, comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da
quattro ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di controllo degli
ufficiali in ferma prefissata, composta da un ufficiale della Guardia
di finanza e da un ufficiale medico, membri.
2. Nel caso in cui non pervenga, nei termini e con le modalita'
previste dal presente bando, alcuna domanda di partecipazione da
parte di candidati in possesso dei requisiti per concorrere e
appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata, non
si procede alla nomina delle sottocommissioni di cui al comma 1,
lettere b), c) ed e).
3. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di
lingua straniera e di informatica e' quella indicata al comma 1,
lettera a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza,
rispettivamente:
a) qualificati conoscitori della lingua prescelta dal
candidato;
b) in forza al Servizio Informatica del Comando generale.
4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, di grado non inferiore a capitano, ad eccezione degli
ufficiali medici, che possono rivestire anche il grado di tenente.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera d), puo' avvalersi, altresi', ai fini dell'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Prima dello svolgimento delle selezioni, le sottocommissioni
interessate fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle stesse.
8. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza individuato dal Centro
di reclutamento.