Art. 10 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i  titoli  ai
sensi  dell'art.  7,  comma  5,  procede  alla   compilazione   della
graduatoria di merito, inserendo  i  predetti  candidati  nel  limite
massimo dei posti messi a bando per  ciascuna  procedura  concorsuale
maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15, del Testo  unico
come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g, della Legge. 
    2.  La  graduatoria  di  merito  e'  approvata  con  decreto  dal
dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera
procedura concorsuale ed e' pubblicata nell'albo e sul sito  internet
dell'USR. 
    3.  La  validita'  temporale  della  graduatoria  di  merito   e'
disciplinata dall'art. 400, comma 01, del Testo unico come modificato
dalla Legge.