Art. 10 Graduatorie 1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell'art. 7, comma 5, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15, del Testo unico come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g, della Legge. 2. La graduatoria di merito e' approvata con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale ed e' pubblicata nell'albo e sul sito internet dell'USR. 3. La validita' temporale della graduatoria di merito e' disciplinata dall'art. 400, comma 01, del Testo unico come modificato dalla Legge.