Art. 11 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. Il candidato utilmente  collocato  nella  graduatoria  di  cui
all'art. 10 e in regola con la prescritta documentazione e'  assunto,
secondo  l'ordine  di  graduatoria,  ai  sensi  e  nei  limiti  delle
ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di cui all'art.  1,  comma
66 e ai sensi del comma 109, lettera a) della Legge. 
    2. I docenti assunti ricevono le proposte di incarico, di  durata
triennale, di cui all'art. 1, commi 79, 80, 81 e  82  della  legge  e
sono sottoposti al periodo di formazione e di prova disciplinato  dal
decreto del Ministro 27 ottobre 2015, n. 850. 
    3.  La  costituzione  del  rapporto  di  lavoro   e',   comunque,
subordinata  all'autorizzazione   all'assunzione   da   parte   della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai  sensi  dell'art.  39  della
legge 27 dicembre 1997 n. 449. 
    4. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di
cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  recante
norme per il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  nei  limiti  della
complessiva quota d'obbligo prevista  dall'art.  3,  comma  1,  della
medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e  1014,  comma  3,  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.