Art. 12 
 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
 
    1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare  i  documenti
di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato.
Ai sensi dell'art. 15  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  i
certificati e gli  atti  di  notorieta'  rilasciati  dalle  pubbliche
amministrazioni sono sostituiti dalle  dichiarazioni  previste  dagli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.