Art. 3 
 
 
                  Requisiti di ammissione generali 
 
 
    1. Alla presente procedura concorsuale e' ammesso a  partecipare,
ai sensi dell'art.  1,  comma  110  della  Legge,  esclusivamente  il
candidato in possesso del  titolo  di  abilitazione  all'insegnamento
rispettivamente per i posti della scuola dell'infanzia e della scuola
primaria, conseguito entro la data di scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi  titoli  di
abilitazione conseguiti all'estero purche' riconosciuti con  apposito
decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del  termine
per la presentazione della domanda. 
    2. E', altresi', ammesso a partecipare,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: 
    a) per i posti comuni della  scuola  primaria,  il  candidato  in
possesso del titolo di  studio  conseguito  entro  l'anno  scolastico
2001-2002,  al  termine  dei  corsi   quadriennali   e   quinquennali
sperimentali  dell'istituto   magistrale,   iniziati   entro   l'anno
scolastico  1997-1998  aventi  valore  abilitante.  Sono,   pertanto,
esclusi  i  candidati  in  possesso  del   titolo   di   diploma   di
sperimentazione  ad  indirizzo  linguistico  di  cui  alla  circolare
ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il  piano  di  studio
non  prevede  le  materie  caratterizzanti  necessarie  ai  fini  del
riconoscimento del  valore  abilitante  del  titolo,  ovvero  sia  le
scienze dell'educazione, la pedagogia,  la  psicologia  generale,  la
psicologia  sociale  e  metodologia   ed   esercitazioni   didattiche
comprensive di tirocinio; 
    b) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in
possesso del  titolo  di  studio  comunque  conseguito  entro  l'anno
scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali  e  quinquennali
sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o
quinquennale sperimentale dell'istituto  magistrale,  iniziati  entro
l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto,
esclusi  i  candidati  in  possesso  del   titolo   di   diploma   di
sperimentazione  ad  indirizzo  linguistico  di  cui  alla  circolare
ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il  piano  di  studio
non  prevede  le  materie  caratterizzanti  necessarie  ai  fini  del
riconoscimento del  valore  abilitante  del  titolo,  ovvero  sia  le
scienze dell'educazione, la pedagogia,  la  psicologia  generale,  la
psicologia  sociale  e  metodologia   ed   esercitazioni   didattiche
comprensive di tirocinio. 
    3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono, altresi',  applicabili
ai candidati in possesso dei titoli di studio  conseguiti  all'estero
entro  i  termini  indicati  dal  medesimo   comma   e   riconosciuti
equivalenti attraverso apposito decreto del Ministero entro i termini
di cui al comma 1. 
    4.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  110  della  legge  non  puo'
partecipare ai concorsi per titoli ed esami il personale  docente  ed
educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto  individuale
di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. 
    5. I candidati devono, altresi', possedere i  requisiti  generali
per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487.  Ai
fini della verifica del possesso dell'idoneita'  fisica  all'impiego,
l'Amministrazione si riserva  la  facolta'  di  sottoporre  a  visita
medica di controllo i vincitori del concorso in base  alla  normativa
vigente. 
    6.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza  degli  stessi,  l'USR  dispone  l'esclusione  immediata  dei
candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.