Art. 4 Requisiti di ammissione speciali - conoscenza della lingua slovena 1. In attuazione dell'art. 425 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le prove scritte ed orali si svolgono in lingua slovena. Ferme restando le disposizioni dell'art. 3 del presente decreto, ai candidati viene inoltre richiesta la conoscenza parlata e scritta della lingua slovena, commisurata al livello di madre lingua, come prescritto dall'art. 425, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.