Art. 4 
 
 
 Requisiti di ammissione speciali - conoscenza della lingua slovena 
 
 
    1. In attuazione dell'art. 425 del decreto legislativo 16  aprile
1994, n. 297, le  prove  scritte  ed  orali  si  svolgono  in  lingua
slovena. Ferme restando le  disposizioni  dell'art.  3  del  presente
decreto, ai candidati viene inoltre richiesta la conoscenza parlata e
scritta della lingua slovena, commisurata al livello di madre lingua,
come prescritto dall'art. 425, comma 2  del  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297.