Art. 5 
 
 
                 Domanda di partecipazione: termine 
                    e modalita' di presentazione 
 
 
    1.  Nella  domanda  di  partecipazione  alla  presente  procedura
concorsuale il candidato sceglie il grado  di  scuola  per  il  quale
intende  partecipare.  Il  candidato  in  possesso   dei   prescritti
requisiti puo' concorrere per ciascuna  delle  procedure  di  cui  al
presente bando mediante la  presentazione  di  un'unica  istanza  con
l'indicazione delle procedure concorsuali per cui intende concorrere. 
    2. La domanda di  ammissione  al  concorso  deve  essere  inviata
esclusivamente seguendo le modalita' sotto  riportate.  L'invio  deve
essere  effettuato  dall'utenza  personale   di   posta   elettronica
certificata  del  richiedente,  al  seguente   indirizzo   di   posta
elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it. L'e-mail  deve
riportare     il     seguente      oggetto:      Concorso      scuole
slovene_2016_infanzia_primaria. 
    3. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 1, comma 111 della Legge, il pagamento di un  diritto
di  segreteria  pari  ad  euro  10,00  (dieci)  per  ogni   procedura
concorsuale per la  quale  si  concorre.  Il  pagamento  deve  essere
effettuato  esclusivamente  tramite  bonifico  bancario   sul   conto
intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma Succursale,  IBAN  IT  28S
01000  03245  348  0   13   2410   00   Causale:   «Concorso   scuole
slovene_2016_infanzia_primaria»  ed  indicando  il   proprio   codice
fiscale. 
    4. Copia del bonifico effettuato  va  allegata  alla  domanda  di
partecipazione. 
    5. Il modello di domanda da utilizzare e'  esclusivamente  quello
presente pubblicato sull'apposito spazio informativo  (Natečaj  2016)
presente nella home page del sito  internet  dell'Ufficio  scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it). 
    6. La domanda di ammissione deve essere trasmessa  entro  le  ore
24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 
    7. La validita' della  trasmissione  e  ricezione  della  domanda
suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di  accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna come previsto dall'art.  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005  n.  68;  il
candidato  avra'  cura  di  conservare  diligentemente  entrambe   le
ricevute fino al termine della procedura concorsuale. 
    8. Non sono considerate valide le domande inviate  con  modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine  suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto al  modello
allegato   al   bando.   L'Amministrazione    non    assume    alcuna
responsabilita' nel caso in cui i file trasmessi  in  via  telematica
non siano leggibili. 
    9. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
    a) il cognome ed il  nome  (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
    b) la data, il  luogo  di  nascita,  la  residenza  e  il  codice
fiscale; 
    c)  il  possesso  della  cittadinanza   italiana   ovvero   della
cittadinanza di uno degli stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
    d) il comune nelle cui liste  elettorali  e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
    e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento  delle  funzioni
proprie del docente; 
    f) le eventuali condanne penali riportate (anche  se  sono  stati
concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero.  Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa,  pena  l'esclusione
dal concorso; 
    g) di non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi della  normativa  vigente,  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario il candidato deve indicare  la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego; 
    h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di  merito  e  titoli,  danno  luogo  a
preferenza. I titoli devono essere posseduti alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione della domanda; 
    i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento  postale,  il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere  tempestivamente
ogni  variazione  inviando  apposita  nota  con   posta   elettronica
certificata al seguente indirizzo di posta  elettronica  certificata:
drfr@postacert.istruzione.it; 
    j) se, nel caso in  cui  siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante  le  prove,  indicando,  in
caso  affermativo,  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio
handicap, nonche' l'eventuale necessita' di  tempi  aggiuntivi.  Tali
richieste devono risultare da apposita certificazione  rilasciata  da
una competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima
dell'inizio della prova, o  in  formato  elettronico  mediante  posta
elettronica certificata  all'indirizzo  dell'USR-Fvg  o  a  mezzo  di
raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata   al
medesimo USR-Fvg. Le modalita' di  svolgimento  della  prova  possono
essere concordate telefonicamente. Dell'accordo  raggiunto  l'USR-Fvg
redige un sintetico verbale che invia all'interessato; 
    k) la procedura concorsuale per la/e quale/i intende concorrere; 
    l) il titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto ai  sensi
dell'art. 3, con l'esatta  indicazione  dell'Istituzione  che  lo  ha
rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in  cui  e'  stato
conseguito, del voto riportato. Qualora  il  titolo  di  accesso  sia
stato  conseguito  all'estero,  devono   essere   altresi'   indicati
obbligatoriamente gli estremi  del  provvedimento  del  Ministero  di
riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; 
    m) la  lingua  straniera  prescelta  tra  le  seguenti:  inglese,
francese, tedesco e spagnolo per  la  procedura  inerente  la  scuola
dell'infanzia.  Per  la  scuola  primaria  la  lingua  straniera   e'
obbligatoriamente la lingua inglese; 
    n) i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al decreto
del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016; 
    o) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita'
e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196, e successive modificazioni; 
    p) il possesso di titoli  previsti  dall'art.  5,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
    q)  la  conoscenza  parlata  e  scritta  della  lingua   slovena,
commisurata al livello di madre  lingua,  come  prescritto  dall'art.
425, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
    10. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente decreto. 
    11. L'USR competente verifica la validita' delle domande ai  fini
della partecipazione dei candidati alla prova scritta, fermo restando
quanto previsto dall'art. 3, comma 6. 
    12. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile in  caso  di
smarrimento delle proprie  comunicazioni  dipendente  da  inesatte  o
incomplete dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio
indirizzo  di  posta  elettronica  oppure  da   mancata   o   tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di  eventuali  disguidi  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.