Art. 11
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel Testo Unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e
modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni e le
disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.