Art. 7
Approvazione della graduatoria di merito
L'Amministrazione universitaria si riserva il diritto di
modificare o, eventualmente, di revocare il presente bando o di non
procedere all'assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando
l'interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute
circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale,
organizzativa o finanziaria, senza che i vincitori o altri
concorrenti idonei possano per questo vantare diritti nei confronti
dell'Amministrazione.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze previste dall'art. 6 del presente bando
La graduatoria di merito e' approvata con decreto del direttore
generale ed e' formata sommando la votazione riportata nelle prove
d'esame.
La graduatoria e' pubblicata all'Albo Ufficiale dell'Universita'
degli studi di Milano - Bicocca e di detta pubblicazione e' dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami». Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali
impugnative. La graduatoria ha una validita' di 36 mesi dalla data di
pubblicazione.