Art. 12 Comunicazioni con i candidati 1. Le comunicazioni agli interessati verranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo (obbligatorio) di pec o di mail fornito dai candidati. Coloro che fossero sprovvisti di mail o di pec, potranno comunicarla entro 1 mese dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso in esame. Nei confronti di chi non ottemperera' a questa disposizione saranno valide a tutti gli effetti - anche di decorrenza dei termini - le informazioni e le pubblicazioni eseguite sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. 2. Ogni cambiamento dei recapiti indicati deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. 3. I vincitori dovranno comunicare tempestivamente i propri recapiti, anche telefonici, alla segreteria della Commissione tributaria sede del concorso, ai fini degli adempimenti successivi alla nomina. 4. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria non assume alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.