Art. 12
Comunicazioni con i candidati
1. Le comunicazioni agli interessati verranno inoltrate
esclusivamente all'indirizzo (obbligatorio) di pec o di mail fornito
dai candidati. Coloro che fossero sprovvisti di mail o di pec,
potranno comunicarla entro 1 mese dal termine di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso in esame.
Nei confronti di chi non ottemperera' a questa disposizione saranno
valide a tutti gli effetti - anche di decorrenza dei termini - le
informazioni e le pubblicazioni eseguite sul sito internet del
Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.
2. Ogni cambiamento dei recapiti indicati deve essere
tempestivamente comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia
tributaria.
3. I vincitori dovranno comunicare tempestivamente i propri
recapiti, anche telefonici, alla segreteria della Commissione
tributaria sede del concorso, ai fini degli adempimenti successivi
alla nomina.
4. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria non
assume alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione della
domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali
o telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.