Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per essere ammesso al concorso, il candidato  deve  essere  in
possesso dei requisiti di  seguito  indicati,  risultanti  da  idonea
documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione: 
      - requisiti di cui all'art. 4 e/o dell'art. 5, e dell'art.  11,
comma 5 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; 
      - requisiti di  cui  all'art.  7  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 545 come  modificato  dal  decreto  legislativo  24
settembre 2015 n. 156 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  che
dispone: 
        a) di essere cittadino italiano; 
        b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
        c) di non aver riportato  condanne  per  delitti  comuni  non
colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati  tributari
e di non essere  stato  sottoposto  a  misure  di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
        d) di non aver superato il settantaduesimo anno di eta'  alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso  per  la
presentazione della domanda di ammissione; 
        e) di aver idoneita' fisica e psichica; 
        e-bis) di essere munito di laurea magistrale  o  quadriennale
in materie giuridiche o economico-aziendalistiche. 
      - attestato di bilinguismo - per i partecipanti per le sedi  di
Bolzano - relativo alla conoscenza della lingua italiana  e  tedesca,
previsto dall'art. 4, 3° comma, numero 4, del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato, da ultimo con il
decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, e successive modifiche.  I
medesimi devono dichiarare anche il gruppo  linguistico  (italiano  o
tedesco) al quale  appartengono  o  sono  aggregati  o  al  quale  si
impegnano ad appartenere.