Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per essere ammesso al concorso, il candidato deve essere in possesso dei requisiti di seguito indicati, risultanti da idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione: - requisiti di cui all'art. 4 e/o dell'art. 5, e dell'art. 11, comma 5 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; - requisiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone: a) di essere cittadino italiano; b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) di non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d) di non aver superato il settantaduesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione; e) di aver idoneita' fisica e psichica; e-bis) di essere munito di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche. - attestato di bilinguismo - per i partecipanti per le sedi di Bolzano - relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca, previsto dall'art. 4, 3° comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato, da ultimo con il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, e successive modifiche. I medesimi devono dichiarare anche il gruppo linguistico (italiano o tedesco) al quale appartengono o sono aggregati o al quale si impegnano ad appartenere.