Art. 5 Cause di incompatibilita' 1. Il candidato, al momento dell'opzione di cui al successivo art. 10 comma 2, dovra' dichiarare di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'art. 39, comma 2, lettera c) del decreto-legge 6. luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e in ogni caso si impegna a rimuovere ogni eventuale causa di incompatibilita' entro trenta giorni dalla delibera di nomina, anche se insorgente in relazione all'incarico conferito.