Art. 5
Cause di incompatibilita'
1. Il candidato, al momento dell'opzione di cui al successivo
art. 10 comma 2, dovra' dichiarare di non versare in alcuna delle
cause di incompatibilita' di cui all'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'art. 39, comma 2,
lettera c) del decreto-legge 6. luglio 2011, n. 98, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e in
ogni caso si impegna a rimuovere ogni eventuale causa di
incompatibilita' entro trenta giorni dalla delibera di nomina, anche
se insorgente in relazione all'incarico conferito.