Art. 5 
 
                      Cause di incompatibilita' 
 
    1. Il candidato, al momento dell'opzione  di  cui  al  successivo
art. 10 comma 2, dovra' dichiarare di non  versare  in  alcuna  delle
cause di incompatibilita'  di  cui  all'art.  8  del  citato  decreto
legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'art. 39,  comma  2,
lettera c) del decreto-legge 6. luglio 2011,  n.  98,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111  e  in
ogni  caso  si  impegna  a  rimuovere   ogni   eventuale   causa   di
incompatibilita' entro trenta giorni dalla delibera di nomina,  anche
se insorgente in relazione all'incarico conferito.