Art. 6
Norme per la compilazione della dichiarazione sostitutiva della
dichiarazione sostitutiva di certificazione
1. Ai fini della valutazione, il possesso dei titoli risulta
dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
redatta secondo il modulo allegato, nel quale devono essere
specificatamente elencati:
a) tutti i titoli accademici e di studio con la data di
conseguimento, di servizio e professionali con indicazione della data
iniziale e finale dell'attivita'.
b) Per le attivita' in corso deve essere indicata come data
finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso.
2. Al riguardo, si precisa che ai fini dell'attribuzione del
punteggio:
a. I candidati devono indicare nella dichiarazione sostitutiva
di certificazione i periodi della progressione di carriera, secondo
lo schema riportato nella citata «Tabella E» allegata al decreto
legislativo 545/92 come vigente alla data del 12 settembre 2016;
b. I Magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili,
la cui progressione di carriera differisce da quella presente nella
«Tabella E», riporteranno nelle «annotazioni» le corrispondenti
qualifiche rivestite per i periodi di servizio come effettivamente
prestati.
c. Coloro che esercitano o hanno esercitato l'attivita' di
avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali o
iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o
dei revisori contabili, devono dichiarare sia l'iscrizione all'albo,
nel ruolo o nel registro, sia l'abilitazione nonche' l'effettivo
esercizio della professione o dell'attivita' per il periodo da
valutare. L'attivita' dovra' essere dichiarata da data successiva
alla prima iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro previsti.
d. Coloro che esercitano o hanno esercitato l'attivita' di
lavoratori dipendenti (pubblici e privati) devono indicare la
qualifica rivestita e la denominazione, completa di sede, del datore
di lavoro, per ogni periodo da valutare.
e. Coloro che svolgono o hanno svolto attivita' di docenza, di
cui alla tabella «E», presso le Universita' devono indicare
l'Universita' che ha conferito l'incarico, il tipo e la durata di
ogni incarico.
f. I titoli accademici o di studio, vanno dichiarati completi
della data e del luogo di conseguimento (es: abilitazione di avvocato
conseguita il 10 maggio 2003 presso la Corte d'Appello di Milano);
g. Il contemporaneo esercizio di piu' professioni indicate
nella medesima voce di «Attivita' professionali» di cui alla «tabella
E» da' luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attivita' di
revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato, non viene
valutata; quella di professore a contratto se contemporanea a quella
di docente ordinario non viene valutata);
h. In assenza delle indicazioni richieste ai punti precedenti,
i titoli non saranno valutati.
i. I candidati che dichiarano di aver svolto attivita'
professionali e/o lavorative inerenti le materie tributarie ed
amministrativo-contabili presso terzi (privati), o di aver esercitato
l'attivita' di revisori, ovvero di sindaci, amministratori o
dirigenti di societa' di capitali dovranno, a richiesta della
Commissione esaminatrice, esibire i documenti relativi alle
dichiarate attivita' ai fini del controllo previsto ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.