Art. 6 Norme per la compilazione della dichiarazione sostitutiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione 1. Ai fini della valutazione, il possesso dei titoli risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio redatta secondo il modulo allegato, nel quale devono essere specificatamente elencati: a) tutti i titoli accademici e di studio con la data di conseguimento, di servizio e professionali con indicazione della data iniziale e finale dell'attivita'. b) Per le attivita' in corso deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 2. Al riguardo, si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio: a. I candidati devono indicare nella dichiarazione sostitutiva di certificazione i periodi della progressione di carriera, secondo lo schema riportato nella citata «Tabella E» allegata al decreto legislativo 545/92 come vigente alla data del 12 settembre 2016; b. I Magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, la cui progressione di carriera differisce da quella presente nella «Tabella E», riporteranno nelle «annotazioni» le corrispondenti qualifiche rivestite per i periodi di servizio come effettivamente prestati. c. Coloro che esercitano o hanno esercitato l'attivita' di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali o iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, devono dichiarare sia l'iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro, sia l'abilitazione nonche' l'effettivo esercizio della professione o dell'attivita' per il periodo da valutare. L'attivita' dovra' essere dichiarata da data successiva alla prima iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro previsti. d. Coloro che esercitano o hanno esercitato l'attivita' di lavoratori dipendenti (pubblici e privati) devono indicare la qualifica rivestita e la denominazione, completa di sede, del datore di lavoro, per ogni periodo da valutare. e. Coloro che svolgono o hanno svolto attivita' di docenza, di cui alla tabella «E», presso le Universita' devono indicare l'Universita' che ha conferito l'incarico, il tipo e la durata di ogni incarico. f. I titoli accademici o di studio, vanno dichiarati completi della data e del luogo di conseguimento (es: abilitazione di avvocato conseguita il 10 maggio 2003 presso la Corte d'Appello di Milano); g. Il contemporaneo esercizio di piu' professioni indicate nella medesima voce di «Attivita' professionali» di cui alla «tabella E» da' luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attivita' di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato, non viene valutata; quella di professore a contratto se contemporanea a quella di docente ordinario non viene valutata); h. In assenza delle indicazioni richieste ai punti precedenti, i titoli non saranno valutati. i. I candidati che dichiarano di aver svolto attivita' professionali e/o lavorative inerenti le materie tributarie ed amministrativo-contabili presso terzi (privati), o di aver esercitato l'attivita' di revisori, ovvero di sindaci, amministratori o dirigenti di societa' di capitali dovranno, a richiesta della Commissione esaminatrice, esibire i documenti relativi alle dichiarate attivita' ai fini del controllo previsto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.