Art. 2 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1, a pena di esclusione, e' presentata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, durante tutto l'anno e secondo i termini di seguito indicati: a) I quadrimestre: a decorrere dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 2 dicembre 2016; b) II quadrimestre: a decorrere dal 3 dicembre 2016 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 3 aprile 2017; c) III quadrimestre: a decorrere dal 4 aprile 2017 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 4 agosto 2017; d) IV quadrimestre: a decorrere dal 5 agosto 2017 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 5 dicembre 2017; e) V quadrimestre: a decorrere dal 6 dicembre 2017 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 6 aprile 2018. 2. La domanda di partecipazione di cui al comma 1 deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica validata dal Comitato Tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, accessibile dal sito http://abilitazione.miur.it. La domanda e' compilata in lingua italiana o in lingua inglese ed e' presentata con le seguenti modalita': a) per i professori e ricercatori in servizio presso le universita' italiane, mediante l'apposita sezione presente nel «sito docente» (https://loginmiur.cineca.it/). In tal caso saranno altresi' utilizzate le informazioni gia' presenti con riferimento a ciascun candidato; b) per i soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente nel «sito docente» (https://loginmiur.cineca.it/). 3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere: a) nome e cognome; b) luogo e data di nascita; c) codice fiscale; d) indirizzo di residenza; e) indirizzo di posta elettronica prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura; f) per i professori e i ricercatori in servizio presso le universita' italiane il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare di afferenza; g) indicazione del settore concorsuale nell'ambito di quelli di cui all'Allegato 1 al presente decreto, e della fascia dei professori universitari per cui si presenta la domanda di partecipazione. 4. La domanda e' corredata dai seguenti elementi: a) indicazione di eventuali periodi di congedo obbligatorio con la relativa certificazione; b) elenco delle pubblicazioni da sottoporre alla valutazione ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 120/2016, nel numero massimo previsto all'Allegato B del medesimo decreto, riportato all'Allegato 2 del presente decreto, con l'indicazione di quelle soggette a copyright ; le pubblicazioni, a pena di esclusione, devono essere caricate in formato elettronico (.pdf); c) elenco delle pubblicazioni rilevanti ai fini della valutazione dell'impatto della produzione scientifica (Allegato A del D.M. 120/2016 - titolo numero 1) misurato attraverso gli indicatori di cui agli Allegati C e D del D.M. 120/2016 e con riferimento esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti, tenuto conto che: i. per i settori concorsuali bibliometrici, l'elenco include esclusivamente le pubblicazioni correttamente associate e convalidate, a cura del candidato, ai codici WOS e/o SCOPUS; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta associazione; ii. per i settori concorsuali non bibliometrici, l'elenco deve essere integrato dalla copia anastatica caricata in formato elettronico (.pdf) delle pagine della pubblicazione o di altra documentazione (es. scheda OPAC) attestanti, per gli articoli su rivista scientifica, l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISSN; per i contributi in volume e per i libri (escluse le curatele) l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta attestazione. d) elenco dei titoli posseduti di cui all'Allegato A del D.M. 120/2016 (titoli dal numero 2 al numero 11), eventualmente integrato dalla documentazione attestante gli stessi, da caricare in formato elettronico (.pdf); e) a pena di esclusione, dal consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione sul sito del Ministero nella parte riservata alle procedure di abilitazione dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, degli atti relativi alla procedura di abilitazione, del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla competente commissione nazionale, dei pareri pro veritate secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003; dalla dichiarazione di essere a conoscenza che, in caso di accertamento da parte dell'Amministrazione di informazioni/dati non veritieri riportati in domanda e rilevanti ai fini dell'abilitazione, il candidato potra' essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura e l'abilitazione eventualmente conferita potra' essere revocata. 5. La presentazione della domanda di partecipazione deve essere perfezionata attraverso l'invio della relativa scheda di sintesi, generata in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in lingua italiana o in lingua italiana e in lingua inglese (per coloro che optano per la compilazione della domanda in lingua inglese), secondo una delle seguenti modalita': a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico software in grado di supportare tale modalita'; in questo caso la predetta scheda di sintesi dovra' essere firmata e poi caricata per l'invio elettronico in formato «.p7m» tramite l'apposita sezione della procedura telematica; b) mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della domanda da parte del candidato, cui deve essere allegata copia in formato elettronico (.pdf) del proprio documento di identita'; entrambi i documenti devono essere caricati e inviati tramite l'apposita sezione della procedura telematica. Non sono ammessi alla procedura i candidati le cui domande siano state redatte e presentate in modalita' diverse da quelle indicate. 6. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. n. 445 del 2000. Il Ministero si riserva la facolta' di verificare la correttezza di quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con conseguente esclusione del candidato in caso di dichiarazioni non veritiere fino alla revoca dell'eventuale abilitazione. 7. Coloro che intendono presentare la propria candidatura per piu' di una fascia e di un settore concorsuale sono tenuti a presentare una domanda distintamente per ogni fascia e settore concorsuale. 8. Dalla scadenza del termine di ciascun quadrimestre per la presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, decorre il termine di venti giorni entro il quale, tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto nella domanda ai sensi del comma 4, lettera c), sono calcolati i valori degli indicatori dell'attivita' scientifica di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso del quadrimestre e che sono resi noti ai candidati attraverso la pubblicazione sul sito docente (https://loginmiur.cineca.it/) di ciascun candidato. Il candidato e' tenuto a collegarsi al predetto sito docente con le stesse credenziali utilizzate per la registrazione e la presentazione della domanda, al fine di prendere visione del valore dei propri indicatori di impatto della produzione scientifica. Nessun avviso sara' inviato dall'Amministrazione al candidato. I suindicati indicatori relativi a ciascun candidato devono essere confrontati con i valori-soglia riferiti al settore concorsuale per il quale e' stata presentata domanda, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, del presente decreto. 9. Il candidato puo' ritirare la propria domanda di partecipazione entro e non oltre i dieci giorni dalla pubblicazione degli indicatori di cui al comma 8. L'eventuale ritiro della domanda puo' essere presentato dal candidato esclusivamente con le stesse modalita' telematiche previste per la presentazione della stessa. 10. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 decorre il termine previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016 per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.