Art. 3 
 
 
Prodotti ammissibili e  calcolo  degli  indicatori  per  i  candidati
               all'abilitazione scientifica nazionale 
 
 
    1.  Ai  fini  del  calcolo  degli  indicatori  per  i   candidati
all'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'Allegato C,  comma
2, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori  concorsuali
bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali
e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 1,  e  4,  comma  1,
lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016. 
    2.  Ai  fini  del  calcolo  degli  indicatori  per  i   candidati
all'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'Allegato D,  comma
2, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori  concorsuali
non bibliometrici,  si  applicano  le  disposizioni,  gli  intervalli
temporali e le definizioni indicati agli articoli  2,  comma  2 e  4,
comma 2, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016. 
    3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati
e ai fini del calcolo degli indicatori di cui  ai  commi  1  e  2  si
applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.M. 602/2016.