Art. 5 
 
 
                      Lavori delle commissioni 
 
 
    1. Ciascuna commissione si  insedia  entro  quindici  giorni  dal
decreto di  nomina  presso  l'universita'  in  cui  si  espletano  le
procedure di abilitazione, ed  elegge  tra  i  propri  componenti  il
presidente e il segretario. Nella stessa  riunione,  la  commissione,
prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le  modalita'
organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei
titoli per l'espletamento delle procedure di  abilitazione,  distinte
per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal  D.M.  120/2016.
In particolare,  ai  sensi  dell'art.  5  del  predetto  decreto,  la
commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione  alla
specificita' del settore concorsuale e distintamente per la  prima  e
per  la  seconda  fascia,  almeno  sei  titoli  tra  quelli  di   cui
all'allegato A, del  D.M.  120/2016,  ai  numeri  da  2  a  11  e  ne
definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Tale delibera ha
validita' per l'intera durata dei lavori della commissione, anche nel
caso in cui uno o piu' commissari  siano  sostituiti  e  puo'  essere
rivista solo nel caso in cui la commissione  decada  per  il  mancato
rispetto dei termini di conclusione delle valutazione dei  candidati.
Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo  di  due
giorni al responsabile unico del procedimento  individuato  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, il quale,  coaudiuvato  dal  Ministero,  ne
assicura  la  pubblicita'  sul  sito  dedicato  alle   procedure   di
abilitazione  per  tutta  la   durata   dei   lavori.   La   predetta
pubblicazione, in ogni caso, e' effettuata entro cinque giorni  dalla
comunicazione  al   responsabile   unico   del   procedimento   delle
determinazioni deliberate dalla commissione. 
    2. Espletati gli adempimenti di cui  al  comma  1  e  scaduto  il
termine  del  quadrimestre  di  presentazione   delle   domande,   la
commissione accede per via  telematica  alle  domande  dei  candidati
contenenti l'elenco dei titoli e  delle  pubblicazioni  scientifiche,
nonche' la relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo
2. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso  avviene  tramite
codici di accesso attribuiti e comunicati dal  Ministero  a  ciascuno
dei commissari. In ogni caso  la  consultazione  delle  pubblicazioni
soggette a copyright da parte dei  commissari  avviene  nel  rispetto
della normativa vigente a  tutela  dell'attivita'  editoriale  e  del
diritto d'autore. 
    3. Con riferimento ai candidati che presentano  domanda  per  una
fascia e un settore concorsuale per i quali  sono  stati  individuati
valori-soglia  differenziati  a  livello   di   settore   scientifico
disciplinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del  D.M.  602/2016,
si prevede: 
    a) per i candidati afferenti al settore scientifico  disciplinare
per  cui  sono   stati   individuati   valori-soglia   differenziati,
l'applicazione di tali valori-soglia; 
    b) per i candidati afferenti al  settore  concorsuale  ma  ad  un
settore  scientifico  disciplinare  per  il  quale  non  sono   stati
individuati   valori-soglia   differenziati,    l'applicazione    dei
valori-soglia del settore concorsuale; 
    c) per i restanti candidati, l'applicazione dei valori-soglia del
settore concorsuale ovvero dei  valori-soglia  differenziati  di  cui
alla lettera a) nel caso in cui  il  candidato  presenti  un  profilo
coerente con la declaratoria del settore scientifico disciplinare. La
valutazione di detta coerenza e' di competenza della commissione che,
entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun quadrimestre di
presentazione della domanda, indica, dandone  sintetica  motivazione,
nell'apposita piattaforma telematica i valori-soglia da applicare che
sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione  degli
indicatori di cui all'articolo 2, comma 8. 
    4. La commissione, nello svolgimento dei lavori,  puo'  avvalersi
della facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da  parte  di
esperti revisori ai sensi dell'articolo  16,  comma  3,  lettera  i),
della legge n. 240 del 2010. La facolta' e' esercitata,  su  proposta
di uno o piu' commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della
commissione. Il parere e' obbligatorio nel caso  in  cui  si  proceda
alla   valutazione   di   candidati   afferenti   ad    un    settore
scientifico-disciplinare che, pur appartenendo al settore concorsuale
oggetto della procedura,  non  e'  rappresentato  nella  commissione.
Anche per gli esperti revisori si applica quanto previsto  dal  comma
2, ultimo periodo. 
    5.  La  commissione  attribuisce  l'abilitazione   con   motivato
giudizio espresso sulla  base  di  criteri,  parametri  e  indicatori
differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti  dagli
articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 120/2016,  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  95/2016,  e
fondato sulla valutazione dei titoli posseduti e delle  pubblicazioni
scientifiche  pubblicate  fino  alla  data  di  presentazione   della
domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle
attivita' di ricerca e sviluppo svolte. Posto che all'art. 6, lettera
a), del D.M. 120/2016 e' prescritta  come  condizione  necessaria  la
valutazione  positiva  dell'impatto  della  produzione   scientifica,
attestata dal possesso da parte del  candidato  di  parametri  almeno
pari al valore-soglia in almeno due indicatori, la  commissione  puo'
motivare il diniego di abilitazione limitatamente all'assenza di tale
requisito. L'eventuale dissenso dal parere pro  veritate  di  cui  al
comma 4 e' adeguatamente motivato. 
    6. La commissione attribuisce l'abilitazione con almeno tre  voti
favorevoli su cinque. 
    7. La commissione  e'  tenuta  a  concludere  la  valutazione  di
ciascuna domanda entro tre mesi decorrenti  dalla  scadenza  di  ogni
singolo  quadrimestre  nel  corso  del   quale   e'   presentata   la
candidatura.  Decorso  tale  termine,  e'  avviata  la  procedura  di
sostituzione della commissione, con le modalita' di cui  all'articolo
7 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  95/2016  e  fermi
restando gli atti compiuti ai  sensi  dell'articolo  6  dello  stesso
decreto del Presidente  della  Repubblica,  con  l'assegnazione  alla
nuova commissione di un termine non  superiore  a  tre  mesi  per  la
conclusione dei lavori. E' facolta' della  nuova  commissione,  nella
prima riunione successiva alla  sostituzione,  fare  salvi  con  atto
motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Nell'ipotesi
di modifica dei criteri di valutazione di cui al comma 1, i candidati
possono ritirare la propria candidatura nei dieci  giorni  successivi
alla pubblicazione dei nuovi criteri. 
    8. La Commissione si avvale di  strumenti  telematici  di  lavoro
collegiale. In relazione alla procedura di Abilitazione per  ciascuna
fascia, sono redatti i  verbali  delle  singole  riunioni  contenenti
tutti gli atti.  I  giudizi  individuali  e  collegiali  espressi  su
ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori,  ove
acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonche' la
relazione  riassuntiva  dei   lavori   svolti   costituiscono   parte
integrante  e  necessaria  dei  verbali.  Entro  dieci  giorni  dalla
conclusione dei  lavori,  i  verbali  redatti  e  sottoscritti  dalla
Commissione  sono  trasmessi  tramite  procedura  informatizzata   al
Ministero, in modo da consentirne la pubblicazione entro i successivi
venti giorni e comunque non oltre il  termine  di  cui  all'art.  16,
comma 3, lettera e) primo periodo della legge n. 240 del 2010. 
    9. Gli atti relativi alla procedura di  abilitazione,  i  giudizi
individuali espressi da ciascun commissario e i pareri  pro  veritate
sono pubblicati sul sito del Ministero per  un  periodo  di  sessanta
giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati  abilitati  per  settore
concorsuale e per fascia restano pubblicati  sul  medesimo  sito  per
l'intera durata dell'abilitazione. 
    10. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge  n.  240  del
2010 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 3, comma 3
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  95/2016,  la  durata
dell'abilitazione e'  pari  a  sei  anni  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione dei risultati. 
    11.  Il  mancato  conseguimento  dell'abilitazione  comporta   la
preclusione a presentare una nuova  domanda  per  lo  stesso  settore
concorsuale e per la stessa fascia o per  la  fascia  superiore,  nel
corso dei dodici mesi successivi alla  data  di  presentazione  della
domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione  e'  preclusa  la
presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore  e  per  la
stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della
stessa.