Art. 5 Lavori delle commissioni 1. Ciascuna commissione si insedia entro quindici giorni dal decreto di nomina presso l'universita' in cui si espletano le procedure di abilitazione, ed elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario. Nella stessa riunione, la commissione, prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le modalita' organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal D.M. 120/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, la commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificita' del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A, del D.M. 120/2016, ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Tale delibera ha validita' per l'intera durata dei lavori della commissione, anche nel caso in cui uno o piu' commissari siano sostituiti e puo' essere rivista solo nel caso in cui la commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle valutazione dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile unico del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il quale, coaudiuvato dal Ministero, ne assicura la pubblicita' sul sito dedicato alle procedure di abilitazione per tutta la durata dei lavori. La predetta pubblicazione, in ogni caso, e' effettuata entro cinque giorni dalla comunicazione al responsabile unico del procedimento delle determinazioni deliberate dalla commissione. 2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1 e scaduto il termine del quadrimestre di presentazione delle domande, la commissione accede per via telematica alle domande dei candidati contenenti l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonche' la relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 2. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari. In ogni caso la consultazione delle pubblicazioni soggette a copyright da parte dei commissari avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attivita' editoriale e del diritto d'autore. 3. Con riferimento ai candidati che presentano domanda per una fascia e un settore concorsuale per i quali sono stati individuati valori-soglia differenziati a livello di settore scientifico disciplinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.M. 602/2016, si prevede: a) per i candidati afferenti al settore scientifico disciplinare per cui sono stati individuati valori-soglia differenziati, l'applicazione di tali valori-soglia; b) per i candidati afferenti al settore concorsuale ma ad un settore scientifico disciplinare per il quale non sono stati individuati valori-soglia differenziati, l'applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale; c) per i restanti candidati, l'applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui alla lettera a) nel caso in cui il candidato presenti un profilo coerente con la declaratoria del settore scientifico disciplinare. La valutazione di detta coerenza e' di competenza della commissione che, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun quadrimestre di presentazione della domanda, indica, dandone sintetica motivazione, nell'apposita piattaforma telematica i valori-soglia da applicare che sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione degli indicatori di cui all'articolo 2, comma 8. 4. La commissione, nello svolgimento dei lavori, puo' avvalersi della facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge n. 240 del 2010. La facolta' e' esercitata, su proposta di uno o piu' commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Il parere e' obbligatorio nel caso in cui si proceda alla valutazione di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che, pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della procedura, non e' rappresentato nella commissione. Anche per gli esperti revisori si applica quanto previsto dal comma 2, ultimo periodo. 5. La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 120/2016, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, e fondato sulla valutazione dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte. Posto che all'art. 6, lettera a), del D.M. 120/2016 e' prescritta come condizione necessaria la valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica, attestata dal possesso da parte del candidato di parametri almeno pari al valore-soglia in almeno due indicatori, la commissione puo' motivare il diniego di abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 4 e' adeguatamente motivato. 6. La commissione attribuisce l'abilitazione con almeno tre voti favorevoli su cinque. 7. La commissione e' tenuta a concludere la valutazione di ciascuna domanda entro tre mesi decorrenti dalla scadenza di ogni singolo quadrimestre nel corso del quale e' presentata la candidatura. Decorso tale termine, e' avviata la procedura di sostituzione della commissione, con le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, con l'assegnazione alla nuova commissione di un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. E' facolta' della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri di valutazione di cui al comma 1, i candidati possono ritirare la propria candidatura nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei nuovi criteri. 8. La Commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di Abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonche' la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero, in modo da consentirne la pubblicazione entro i successivi venti giorni e comunque non oltre il termine di cui all'art. 16, comma 3, lettera e) primo periodo della legge n. 240 del 2010. 9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi individuali espressi da ciascun commissario e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati abilitati per settore concorsuale e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito per l'intera durata dell'abilitazione. 10. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 240 del 2010 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, la durata dell'abilitazione e' pari a sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione dei risultati. 11. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione e' preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa.