Art. 10 
 
 
                    Documentazione da presentare 
              dopo l'assegnazione delle borse di studio 
 
 
    La Banca d'Italia comunichera' agli assegnatari  delle  borse  di
studio la  documentazione  da  presentare,  indicandone  modalita'  e
termini di invio. 
    Nell'ambito della documentazione che dovra' essere  fornita  sono
comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
    relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze  di
applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure  di
sicurezza nonche' di carichi pendenti; 
    di  conformita'  all'originale  ovvero   di   veridicita'   della
documentazione di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), d),  g)  e
h) allegata alla domanda. 
    La Banca d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  procedere  alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.  2  del  presente
bando, cosi' come dichiarati  e  documentati  dagli  interessati.  Le
eventuali difformita' riscontrate  rispetto  a  quanto  dichiarato  o
documentato  dagli  interessati   vengono   segnalate   all'autorita'
giudiziaria. 
    L'accertamento del mancato possesso di uno o piu'  dei  requisiti
di partecipazione e/o le eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto dichiarato comportano la revoca dell'assegnazione della  borsa
di studio e precludono anche la possibilita'  di  essere  chiamati  a
sostenere la prova d'esame di cui al successivo art. 12.