Art. 9 
 
 
                         Cause di esclusione 
 
 
    Non  sono  tenute  in  considerazione  -  e   comportano   quindi
l'esclusione dai concorsi - le domande: 
      a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno  o  piu'  dei
requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi dall'art. 2; 
      b)  per  le  quali  sia  stata  accertata  la  non  conformita'
all'originale della documentazione allegata alla domanda; 
      c) prive del documento di riconoscimento; 
      d) prive di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c) e
d)  e  del  programma  degli   studi   e   delle   ricerche   nonche'
dell'indicazione, nel modulo di domanda, delle universita'  prescelte
di cui al precedente art. 8. 
    La Banca d'Italia  comunica  per  iscritto  agli  interessati  il
provvedimento di esclusione.