Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o autorita' delegata, saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, preposta alla  valutazione  dei
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
      c) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera  a)  sara'  composta
da: 
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  di  grado   non
inferiore a Colonnello, presidente; 
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  di  grado   non
inferiore a Maggiore, membro; 
      - un funzionario del CONI, membro; 
      - un  maresciallo  aiutante  sostituto  ufficiale  di  pubblica
sicurezza dell'Arma dei  Carabinieri,  segretario  senza  diritto  di
voto. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera b),  sara'  composta
da: 
      - un ufficiale medico dell'Arma dei Carabinieri  di  grado  non
inferiore a tenente colonnello, presidente; 
      - due ufficiali medici dell'Arma dei  carabinieri,  membri,  di
cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno  anziano,
svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera c),  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri: 
      - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Tenente Colonnello, presidente; 
      - un ufficiale con qualifica di perito selettore  attitudinale,
membro; 
      - un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario.