Art. 7 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  concorrenti  che  risulteranno  idonei  al  termine  degli
accertamenti sanitari di cui all'art. 6, saranno sottoposti,  a  cura
della commissione di cui  all'art.  5,  comma  1,  lettera  c),  agli
accertamenti attitudinali, articolati su due fasi: 
      a) una istruttoria, volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta separatamente da: 
        - ufficiali psicologi, mediante  somministrazione  di  uno  o
piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance e la loro
successiva valutazione; 
        -   ufficiali   periti   selettori   attitudinali,   mediante
conduzione di un'intervista attitudinale,  che  ne  riporteranno  gli
esiti, rispettivamente, in  una  «relazione  psicologica»  e  in  una
«scheda di valutazione attitudinale»; 
      b) una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del bando e composta da membri
diversi da quelli  intervenuti  nella  fase  precedente,  valutati  i
referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto
collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive  in  merito  al
possesso   dei   requisiti   attitudinali   e   alle    potenzialita'
indispensabili  all'espletamento  delle   mansioni   di   carabiniere
effettivo ed all'assunzione delle discendenti responsabilita'. 
    Tali accertamenti saranno svolti con  le  modalita'  definite  in
apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale  del
Comandante  generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  o   di   autorita'
delegata, che saranno rese  disponibili  mediante  pubblicazione  sul
sito www.carabinieri.it, entro la data di  svolgimento  della  prova,
con  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  gli
interessati. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 6, comma 1,  non  si  presenti  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,  sara'   considerato
rinunciatario e quindi escluso  dal  concorso,  quali  che  siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni  ad  eccezione  dei
concorrenti  interessati  al  concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo
PEC inviata all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al  Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione  e
reclutamento, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del
giorno lavorativo antecedente a  quello  di  prevista  presentazione,
inviando documentazione probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'
essere disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della
prova stessa, avverra'  esclusivamente  a  mezzo  e-mail  (che  sara'
inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  da  cui
e' stata inoltrata la domanda di partecipazione al concorso). 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
«idoneita'» o di «inidoneita'». Tale giudizio, che  sara'  comunicato
per iscritto seduta stante,  e'  definitivo.  I  candidati  giudicati
«inidonei» pertanto, saranno esclusi dal concorso. 
    4. Tutti i concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione degli accertamenti sanitari e  di  quelli  attitudinali
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma.