Art. 3
Le eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti
della commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere
presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione della G.U. del presente decreto.
Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della
Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.