Art. 3 
 
 
    Le eventuali istanze di ricusazione  di  uno  o  piu'  componenti
della commissione giudicatrice da parte dei candidati  devono  essere
presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta  giorni  dalla
data di pubblicazione della G.U. del presente decreto. 
    Decorso  tale  termine,  e  comunque  dopo  l'insediamento  della
Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.