IL DIRETTORE GENERALE del personale e degli affari generali Visto l'art. 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare il comma 3, il quale prevede che, per le attivita' di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero puo': «avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture. La struttura puo', altresi', avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalita', previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta nonche' quali advisor, di universita' statali e non statali legalmente riconosciute, di enti di ricerca e di societa' specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresi', le funzioni del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attivita' di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi» emanato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 giugno 2000, n. 150; Vista la circolare 11 marzo 2008, n. 2, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, in tema di collaborazioni esterne; Visto l'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in relazione al divieto di conferire incarichi a soggetti in quiescenza: il predetto art. 6 ha infatti modificato l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prescrive che e' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; Visti l'art. 36 ss. del decreto legislativo n. 165 del 2001 sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile ed il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 sulle diposizioni in materia di «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi». Vista la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 e n. 4/2015 con oggetto «Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014»; Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194 e s. m. i., con il quale si e' proceduto alla soppressione della struttura tecnica di missione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, ed alla istituzione della struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, secondo il quale: «La struttura tecnica puo' avvalersi, inoltre, fino ad un massimo di 3 unita' esperte in materia di informazione e comunicazione istituzionale, assunte con contratto a tempo determinato, di durata non superiore al biennio, rinnovabile per una sola volta scelta, previa selezione, tra operatori del settore dell'informazione o fra persone anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni in possesso di specifica capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale e dell'editoria.»; Rende noto: Art. 1 Oggetto 1. E' indetta una procedura per titoli e colloquio finale diretta alla selezione di due «Funzionari della comunicazione» da inquadrare nella fascia economica iniziale F1, esperti in materia di informazione e comunicazione istituzionale per l'assunzione con contratto a tempo determinato della durata di due anni, rinnovabile per una sola volta presso la struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, di cui all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194. 2. L'attivita' che i soggetti individuati dovranno svolgere attiene l'informazione e comunicazione istituzionale con riguardo alle competenze e alle funzioni che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti espleta mediante la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, ai sensi degli articoli 214 e ss. e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed, in particolare, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194.