Art. 11 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, articolati su due distinte fasi: a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da: Ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance; Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una «scheda di valutazione attitudinale»; b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri ed all'assunzione delle discendenti responsabilita'. Gli accertamenti attitudinali saranno svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 30 giugno 2015, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo quanto riportato nell'art. 10, comma 1. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita', che verra' comunicato ai concorrenti seduta stante. Tale giudizio e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi del concorso. 3. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari e attitudinali, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio, durante lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per quelli autorizzati permanentemente a vestire l'abito civile.