Art. 11 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art.  10,  i
concorrenti  giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura   della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), agli accertamenti
attitudinali, articolati su due distinte fasi: 
      a) una istruttoria, volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta separatamente da: 
        Ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance; 
        Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di  un'intervista  attitudinale,  che  ne  riporteranno  gli   esiti,
rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una  «scheda  di
valutazione attitudinale»; 
      b) una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta
da membri  diversi  da  quelli  intervenuti  nella  fase  precedente,
valutati i  referti  istruttori  e  le  risultanze  di  un  ulteriore
colloquio  condotto  collegialmente,   assumera'   le   deliberazioni
conclusive in merito al possesso dei requisiti  attitudinali  e  alle
potenzialita'  indispensabili  all'espletamento  delle  mansioni   di
Ufficiale  in  servizio  permanente  dell'Arma  dei  Carabinieri   ed
all'assunzione delle discendenti responsabilita'. 
    Gli accertamenti attitudinali saranno  svolti  con  le  modalita'
definite in apposite  norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale  del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera f) del  decreto
ministeriale 30 giugno 2015,  che  saranno  rese  disponibili,  prima
della  data  di  svolgimento  della   prova   concorsuale,   mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti, sara'  considerato  rinunciatario  e
quindi escluso dal concorso, salvo  quanto  riportato  nell'art.  10,
comma 1. 
    Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali   la   commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita', che verra' comunicato ai concorrenti  seduta
stante. Tale giudizio e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei
non saranno ammessi alle successive fasi del concorso. 
    3. Tutti  i  concorrenti,  nel  periodo  di  effettuazione  degli
accertamenti sanitari e attitudinali, dovranno attenersi  alle  norme
disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio,
durante lo  svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali,  dovranno
indossare  l'uniforme,  fatta  eccezione   per   quelli   autorizzati
permanentemente a vestire l'abito civile.