Art. 13 Graduatoria di merito 1. La graduatoria di merito degli idonei al concorso sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolato sommando: a) i voti riportati nelle due prove scritte; b) l'eventuale punteggio incrementale riportato nelle prove di efficienza fisica; c) l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito; d) il voto riportato nella prova orale; e) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto delle riserve di posti indicate nell'art. 1. I posti eventualmente non ricoperti dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso. 3. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione. A parita' od in assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127 del 1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191 del 1998. 4. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 2, comma 4, i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 5. La graduatoria dei concorrenti idonei sara' approvata con decreto dirigenziale che sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.