Art. 17 
 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui  al  precedente  art.  4  (compresi  quelli
eventualmente necessari per completare le  varie  fasi  concorsuali),
nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di
svolgimento, sono a carico dei  concorrenti,  anche  se  militari  in
servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza  straordinaria  per  esami,  limitatamente   ai   giorni   di
svolgimento delle prove e degli accertamenti  previsti  dall'art.  4,
comma 1, nonche' a quelli necessari per il raggiungimento della  sede
ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella
sede di servizio. Se il concorrente  non  sostiene  le  prove  e  gli
accertamenti per motivi dipendenti dalla  sua  volonta',  la  licenza
straordinaria sara'  commutata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso.