Art. 17 Spese di viaggio. Licenza 1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui al precedente art. 4 (compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 4, comma 1, nonche' a quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il concorrente non sostiene le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.