Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso, di cui all'art. 1, possono partecipare i concorrenti appartenenti alle sottonotate categorie: a) Ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri in congedo che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano ultimato il servizio di prima nomina; b) Ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione; c) Ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle Forze di completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria, gli Ufficiali di complemento che sono stati richiamati, a mente delle disposizioni dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; d) luogotenenti, marescialli aiutanti sostituti Ufficiali di pubblica sicurezza, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti. 2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande riportato nel successivo art. 3, dovranno: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) non aver superato il giorno di compimento del: 1) 32° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al precedente comma 1, lettera a); 2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere b) e c); 3) 40° anno di eta' ed aver compiuto il 26° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al comma 1, lettera d). Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare attestazione di equivalenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da un Ufficio Scolastico Regionale nell'ambito provinciale di loro scelta; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, mediante comunicazione all'indirizzo di P.E.C. cnsrconcuff@pec.carabinieri.it e al proprio comando/ente d'appartenenza; g) non trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri; h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; i) avere tenuto condotta incensurabile; j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; k) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di servizio, inidonei all'avanzamento ovvero avervi rinunciato. 3. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo e' subordinato al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente del Ruolo Speciale dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 10 e 11. Il riconoscimento del possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di approvazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13. 4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dovranno essere mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettera b), sino alla data di nomina a Sottotenente in servizio permanente nel Ruolo Speciale dell'Arma dei carabinieri.