Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1.  Al  concorso,  di  cui  all'art.  1,  possono  partecipare  i
concorrenti appartenenti alle sottonotate categorie: 
      a)  Ufficiali   subalterni   di   complemento   dell'Arma   dei
carabinieri in congedo che, alla data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  di  ammissione  al  concorso,  abbiano
ultimato il servizio di prima nomina; 
      b) Ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande  di  ammissione  al  concorso,
abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il
periodo di formazione; 
      c) Ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle Forze
di completamento, per essere stati richiamati per esigenze  correlate
con  le  missioni  internazionali  ovvero  impegnati   in   attivita'
addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria, gli Ufficiali
di complemento che sono stati richiamati, a mente delle  disposizioni
dell'art. 1255 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  per
addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
      d) luogotenenti, marescialli aiutanti  sostituti  Ufficiali  di
pubblica  sicurezza,  marescialli  capi  e  marescialli  ordinari  in
servizio permanente dell'Arma dei  Carabinieri  che  hanno  riportato
nell'ultimo biennio la qualifica finale non  inferiore  a  «superiore
alla media» ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti. 
    2. Fermo restando quanto  indicato  nel  precedente  comma  1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande riportato nel successivo art. 3, dovranno: 
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      b) non aver superato il giorno di compimento del: 
        1) 32° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettera a); 
        2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b) e c); 
        3) 40° anno di eta' ed aver compiuto il 26° anno di eta',  se
appartenenti alla categoria di cui al comma 1, lettera d). 
    Non si applicano gli aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  ai
corsi  universitari,  ovvero  di  un  titolo  di  studio  di   durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto  per  l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11  dicembre  1969,  n.
910, e successive  modificazioni.  Coloro  che  hanno  conseguito  il
titolo di  studio  all'estero  dovranno  presentare  attestazione  di
equivalenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da  un
Ufficio Scolastico Regionale nell'ambito provinciale di loro scelta; 
      d) godere dei diritti civili e politici; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o
di Polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  ad  esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      f) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. 
    Ogni variazione della posizione giudiziaria che  intervenga  fino
al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve
essere segnalata con immediatezza al Centro Nazionale di Selezione  e
Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, mediante comunicazione
all'indirizzo di P.E.C. cnsrconcuff@pec.carabinieri.it e  al  proprio
comando/ente d'appartenenza; 
      g) non trovarsi in situazioni incompatibili con  l'acquisizione
ovvero la  conservazione  dello  stato  di  Ufficiale  dell'Arma  dei
Carabinieri; 
      h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) avere tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) se in servizio  permanente,  non  essere  stati  dichiarati,
negli ultimi cinque anni di servizio, inidonei all'avanzamento ovvero
avervi rinunciato. 
    3. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso  applicativo  e'  subordinato  al  possesso   della   idoneita'
psico-fisica  e  attitudinale  al   servizio   incondizionato   quale
Ufficiale in servizio permanente del  Ruolo  Speciale  dell'Arma  dei
carabinieri, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi
articoli 10 e 11. Il riconoscimento del possesso  di  tale  idoneita'
dovra'  comunque  avvenire  entro  la  data  di  approvazione   delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 13. 
    4. I requisiti di partecipazione  devono  essere  posseduti  alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  e
dovranno essere mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma  2,
lettera b), sino alla data  di  nomina  a  Sottotenente  in  servizio
permanente nel Ruolo Speciale dell'Arma dei carabinieri.