Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per le prove scritte ed orali, per la prova facoltativa di lingua straniera, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per le prove di efficienza fisica; c) la commissione per gli accertamenti sanitari; d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1, lettera a), sara' composta da: a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente; b) due o piu' Ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a Maggiore, membri; c) un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto per le prove scritte; d) un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la prova orale; e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova facoltativa di lingua straniera; f) un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) due Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale tecnico e medico. 4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, presidente; b) due Ufficiali medici, in servizio presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al comma 1, lettera d), sara' composta da: a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, presidente; b) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale, in servizio presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, membro; c) un Ufficiale psicologo dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario.