Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la  prova  di  preselezione,
per le prove scritte ed orali, per la  prova  facoltativa  di  lingua
straniera,  per  la  valutazione  dei  titoli  di  merito  e  per  la
formazione della graduatoria di merito; 
      b) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di cui al  comma  1,  lettera  a),
sara' composta da: 
      a)  un  Ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  di  grado  non
inferiore a Generale di Brigata, presidente; 
      b) due o piu' Ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di grado non
inferiore a Maggiore, membri; 
      c) un docente o esperto di materie letterarie, membro  aggiunto
per le prove scritte; 
      d) un docente o esperto di  diritto,  membro  aggiunto  per  la
prova orale; 
      e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
facoltativa di lingua straniera; 
      f)  un  Ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri,  di  grado  non
inferiore    a    Capitano,    ovvero    un     dipendente     civile
dell'Amministrazione  della  Difesa  appartenente  alla  terza   area
funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a)  un  Ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado   non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
      b)  due  Ufficiali  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado  non
inferiore a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano, svolgera'  anche  le  funzioni  di
segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  Carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale tecnico e medico. 
    4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al  comma
1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, in servizio presso  il  Comando  Generale  dell'Arma  dei
Carabinieri  -  Centro  Nazionale  di   Selezione   e   Reclutamento,
presidente; 
      b) due Ufficiali medici, in servizio presso il Comando Generale
dell'Arma  dei  Carabinieri  -  Centro  Nazionale  di   Selezione   e
Reclutamento, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di
grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      a)  un  Ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado   non
inferiore  a  Tenente  Colonnello,  in  servizio  presso  il  Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione  e
Reclutamento, presidente; 
      b) un Ufficiale dell'Arma  dei  Carabinieri  con  qualifica  di
perito selettore attitudinale, in servizio presso il Comando Generale
dell'Arma  dei  Carabinieri  -  Centro  Nazionale  di   Selezione   e
Reclutamento, membro; 
      c)  un  Ufficiale  psicologo  dell'Arma  dei  Carabinieri,   in
servizio presso il  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  -
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario.