Art. 8 Valutazione dei titoli di merito 1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice valutera' i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che siano stati dichiarati nella domanda stessa ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, eccetto quelli comunque noti all'Amministrazione della Difesa, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda non sono state fornite le necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3, lettere b) e c) del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima documentazione dovra' essere prodotta con le modalita' di cui al precedente art. 3, comma 4. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nell'art. 3, commi 7 e 8. 3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari a 10/30, ripartiti secondo le modalita' indicate nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. La commissione comunichera' al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, i nominativi del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri dalla cui documentazione caratteristica, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). Il medesimo personale sara' escluso dal concorso dalla Direzione Generale per il Personale militare, indipendentemente dall'esito delle prove scritte di cui all'art. 7, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della commissione. 5. Il punteggio conseguito dai concorrenti nella valutazione dei titoli e nelle prove scritte sara' reso noto, unitamente alle votazioni conseguite nelle prove scritte, indicativamente a partire dal 3 febbraio 2017 o, comunque, prima dello svolgimento della prova orale di cui al successivo art. 12, con le modalita' di cui all'art. 7, comma 5.