Art. 8 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5,  comma
1,  lettera  a),  valutera',  previa  identificazione  dei   relativi
criteri, i titoli di merito dei  soli  concorrenti  che  risulteranno
idonei alle prove scritte. A  tal  fine  la  commissione,  dopo  aver
corretto in forma anonima gli elaborati,  procedera'  a  identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in  modo
da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. 
    Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire  dopo
la valutazione dei titoli  di  merito.  La  commissione  esaminatrice
valutera' i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione,  che  siano  stati
dichiarati nella domanda stessa ovvero risultino dalla documentazione
matricolare e caratteristica. I titoli posseduti  dai  concorrenti  e
non dichiarati nella domanda di partecipazione al  concorso,  eccetto
quelli comunque noti all'Amministrazione della Difesa, ovvero  quelli
per i  quali  nella  medesima  domanda  non  sono  state  fornite  le
necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione. 
    2. E' onere  dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate
circa  ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati   nel
successivo comma 3, lettere b) e c) del presente  articolo,  ai  fini
della  loro  corretta  valutazione   da   parte   della   commissione
esaminatrice. A tal fine i concorrenti  potranno  produrre  eventuale
documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima documentazione
dovra' essere prodotta con le modalita' di cui al precedente art.  3,
comma 4. Per i militari in servizio o in  congedo  la  documentazione
matricolare  e  caratteristica  verra'  acquisita  con  le  modalita'
indicate nell'art. 3, commi 7 e 8. 
    3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e'  pari
a 10/30, ripartiti secondo le modalita' indicate nell'Allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
    4. La commissione comunichera' al Comando Generale dell'Arma  dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento -  Ufficio
Concorsi  e  Contenzioso,  i  nominativi  del  personale  del   ruolo
ispettori  dell'Arma  dei  carabinieri   dalla   cui   documentazione
caratteristica, sia stato rilevato il  difetto  del  requisito  della
qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di  cui  all'art.
2, comma 1, lettera d).  Il  medesimo  personale  sara'  escluso  dal
concorso  dalla  Direzione  Generale  per  il   Personale   militare,
indipendentemente dall'esito delle prove scritte di cui  all'art.  7,
sostenute  prima  della  valutazione  dei  titoli  da   parte   della
commissione. 
    5. Il punteggio conseguito dai concorrenti nella valutazione  dei
titoli e  nelle  prove  scritte  sara'  reso  noto,  unitamente  alle
votazioni conseguite nelle prove scritte, indicativamente  a  partire
dal 3 febbraio 2017 o, comunque, prima dello svolgimento della  prova
orale di cui al successivo art. 12, con le modalita' di cui  all'art.
7, comma 5.