Art. 9 Prove di efficienza fisica 1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti che avranno superato entrambe le prove scritte di cui al precedente art. 7. Le medesime prove avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 22 febbraio 2017. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti impegnati in improvvise ed inderogabili esigenze di servizio, da documentare a cura del Comando di appartenenza e di quelli interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, emanate in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto del Ministro della Difesa 30 giugno 2015 citato nelle premesse. Le medesime norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 4. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia), muniti di un documento d'identita' in corso di validita' (oltre all'originale dovra' essere portata al seguito una fotocopia del documento) e produrre il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). La mancata presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso. I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, entro i cinque giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione alle prove medesime, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo art. 10, comma 8. 5. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento degli esercizi, nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e di attribuzione dei punteggi incrementali, nonche' le disposizioni sui comportamenti da tenere in caso di indisposizione, di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'esecuzione degli esercizi. 6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinera' il giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun punteggio.