Art. 9 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i  concorrenti
che avranno superato entrambe le prove scritte di cui  al  precedente
art. 7. Le medesime prove avranno luogo,  verosimilmente,  a  partire
dal 22 febbraio 2017. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per le prove di  efficienza  fisica  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti
impegnati in improvvise ed  inderogabili  esigenze  di  servizio,  da
documentare  a  cura  del  Comando  di  appartenenza  e   di   quelli
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti  dall'Amministrazione  della  Difesa  ai  quali  gli
stessi hanno chiesto di  partecipare.  A  tal  fine  gli  interessati
dovranno far pervenire al Comando generale dell'Arma dei  carabinieri
- Centro Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento,  a  mezzo  e-mail
(all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente  a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente  a
mezzo e-mail (inviata all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato
nella domanda di partecipazione al concorso). 
    3. Le prove di efficienza fisica  saranno  svolte  osservando  le
disposizioni contenute in  apposite  norme  tecniche,  approvate  con
provvedimento dirigenziale  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri, emanate in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera f)
del decreto del Ministro della Difesa 30  giugno  2015  citato  nelle
premesse. Le medesime norme tecniche saranno rese disponibili,  prima
della  data  di  svolgimento  della   prova   concorsuale,   mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    4. Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  convocati
dovranno presentarsi indossando una tenuta ginnica (si  consiglia  di
portare al seguito anche una giacca a vento tipo k-way,  in  caso  di
pioggia), muniti di un documento d'identita' in  corso  di  validita'
(oltre all'originale dovra' essere portata al seguito  una  fotocopia
del documento) e produrre il certificato di  idoneita'  ad  attivita'
sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita',  rilasciato  da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
Sanitario  Nazionale  (SSN),  che  esercitano  in  tali   ambiti   la
professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al
certificato in originale o copia conforme dovra'  essere  portata  al
seguito una fotocopia dello stesso). La mancata presentazione di tale
certificato comportera'  l'esclusione  dalle  prove  e,  quindi,  dal
concorso.  I  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno,   inoltre,
presentarsi  muniti  di  referto  attestante  l'esito  del  test   di
gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN, entro i cinque giorni calendariali antecedenti alla  data
di presentazione alle prove medesime, per  lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  per  le  finalita'
indicate nel successivo art. 10, comma 8. 
    5. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'Allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di  svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di  valutazione  dell'idoneita'  e  di
attribuzione dei punteggi incrementali, nonche' le  disposizioni  sui
comportamenti da tenere in  caso  di  indisposizione,  di  precedente
infortunio o di infortunio verificatosi  durante  l'esecuzione  degli
esercizi. 
    6. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione
ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali e l'esclusione dal
concorso. Il superamento di tutti gli esercizi, invece,  determinera'
il giudizio di idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica,  senza
attribuzione di alcun punteggio.