Art. 10
Formazione ed approvazione della graduatoria
Applicazione delle preferenze a parita' di valutazione
La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine
decrescente del punteggio, determinato sulla base della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato/a e, a parita' di
punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica del 487/1994 e ss.mm.ii. gia'
dichiarate in domanda dal/dalla candidato/a (Allegato 4).
Si rammenta che tali titoli dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione e che il lodevole servizio di cui al punto
17), comma 4, e lett. b), comma 5, dell'articolo sopra citato, sara'
considerato valido per i 6 mesi successivi alla data di rilascio.
I candidati che supereranno la prova orale dovranno far
pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno
successivo a quello di cui hanno sostenuto il colloquio, tutti gli
elementi che possano consentire a questa Amministrazione di reperire
le informazioni o i dati dichiarati. In luogo di essi, potra' essere
presentata una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione
nelle forme e secondo le modalita' previste dalle norme in materia.
La graduatoria di merito e' approvata con provvedimento
dell'Amministrazione ed e' immediatamente efficace. Ha la durata di
anni tre dall'approvazione. Detto provvedimento sara' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale dell'Alma Mater Studiorum - Universita' di
Bologna.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia
stato portato altrimenti a conoscenza.