Art. 7 Revoca della borsa La Banca d'Italia si riserva la facolta' di effettuare in ogni momento verifiche anche in ordine alla documentazione e ai requisiti dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della domanda e di revocare l'assegnazione delle borse, sospendere l'erogazione degli assegni ovvero risolvere il rapporto d'impiego instaurato ai sensi del successivo art. 8 nel caso che le notizie e/o la documentazione fornita risultino in tutto o in parte non rispondenti al vero. La Banca si riserva di non corrispondere gli assegni nel caso in cui l'assegnatario sospenda o interrompa l'attivita' di ricerca. La Banca si riserva altresi' la facolta' di interrompere la corresponsione degli assegni qualora, su indicazione del referente e sentito l'interessato, l'attivita' di ricerca abbia un andamento non soddisfacente.