Art. 6 
 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
 
    Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: 
    a) inoltro delle domande secondo la  modalita'  gia'  specificata
nell'art. 4; 
    b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica,  da  parte
del 4° Ufficio della DIPMA, dei requisiti di cui all'art. 2, comma  1
fatta eccezione per quelli relativi: 
    all'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale   e   all'efficienza
fisica; 
    agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    c) esclusione dal reclutamento, da parte  del  4°  Ufficio  della
DIPMA, dei candidati carenti di detti  requisiti,  tranne  di  quelli
privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h)  e  i)
e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti  penali  di  condanna
per delitti non colposi, di competenza della DGPM; 
    d) accertamento, da parte del 4° Ufficio della  DIPMA,  ai  sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  del  contenuto  delle  autocertificazioni  rese  dai
candidati nelle domande; 
    e) svolgimento degli accertamenti di competenza  da  parte  della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione  valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
    f) valutazione, da parte della predetta commissione  valutatrice,
dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e  formazione  della
relativa graduatoria; 
    g) approvazione della graduatoria di cui alla precedente  lettera
f) da parte della DGPM; 
    h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria  di  cui
alla precedente lettera f) presso la SVTAM per: 
    l'accertamento  dei  requisiti  di   idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale; 
    lo svolgimento delle  prove  di  efficienza  fisica,  secondo  le
modalita' riportate nell'allegato B al presente bando; 
      i)  incorporazione  dei  candidati   dichiarati   idonei   agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove  di  efficienza
fisica utilmente collocati nella graduatoria di cui  alla  precedente
lettera f); 
    j) decretazione dell'ammissione dei  candidati  incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica militare; 
    k) eventuale decadenza  dalla  ferma  contratta  degli  arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.