Art. 7 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
    a) presentate da candidati carenti dei  prescritti  requisiti  di
partecipazione; 
    b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata  nell'art.
4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la  procedura
di accreditamento indicata nell'art. 3; 
    c) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte  a  consentire
ai candidati  di  trarne  un  indebito  beneficio,  in  relazione  al
giudizio o alla votazione conseguiti con  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di  preferenza  e  di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 
    2. Il  4°  Ufficio  della  DIPMA  e'  delegato  dalla  DGPM  allo
svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei  requisiti
previsti dall'art. 2, comma 1 nei  limiti  specificati  dall'art.  6,
lettera b) e a effettuare  le  dovute  esclusioni  dal  reclutamento,
tranne quelle relative alla verifica del possesso  dei  requisiti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere  g),  h)  e  i)  e  dell'assenza  di
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,  nonche'
quelle concernenti il comma 1, lettera c) del presente articolo. 
    Lo stesso 4° Ufficio della DIPMA  provvedera'  alla  notifica  ai
candidati dei provvedimenti di esclusione. 
    3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) provvedera' a escludere i candidati giudicati: 
    inidonei agli accertamenti psico-fisici; 
    positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
    inidonei  all'attivita'  sportiva  agonistica  ovvero  privi  del
relativo certificato medico, in base a quanto stabilito dall'art.  10
del presente bando. 
    4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei: 
    agli accertamenti attitudinali; 
    alle prove di efficienza fisica. 
    5. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    6.  Qualora  in  sede  di  accertamento   dei   contenuti   delle
autocertificazioni rese dai candidati nelle  domande  si  riscontrino
dichiarazioni non veritiere, essi, oltre a  essere  esclusi,  saranno
segnalati  all'Autorita'  giudiziaria,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    8. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento  di
esclusione potranno avanzare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  o,  in  alternativa,   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'  dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di  euro
650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica
del provvedimento di esclusione.