Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione valutatrice; 
    b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
    c) commissione per gli accertamenti attitudinali e per  le  prove
di efficienza fisica. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri; 
    c) un Sottufficiale di grado non inferiore a  Maresciallo  di  3^
Classe  ovvero  un  dipendente  civile  del  Ministero  della  difesa
appartenente alla seconda area funzionale, segretario  senza  diritto
di voto. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
insediata presso l'Infermeria principale di Bari. Essa sara' composta
da: 
    a) un Ufficiale di grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,
appartenente al Corpo sanitario aeronautico, presidente; 
    b) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore,  appartenenti
al Corpo sanitario aeronautico, membri; 
    c) un Sottufficiale del  ruolo  Marescialli,  categoria  sanita',
specialita' OSS, segretario senza diritto di voto. 
    Tale commissione  potra'  avvalersi  del  supporto  di  Ufficiali
medici  specialisti  o  di  medici   specialisti   non   appartenenti
all'Amministrazione della Difesa. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c)  sara'
insediata presso la SVTAM. Essa sara' composta da: 
    a) un Ufficiale di grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,
qualificato perito selettore, presidente; 
    b) due Ufficiali di grado non inferiore a  Capitano,  qualificati
periti selettori, membri; 
    c) un Sottufficiale qualificato «istruttore ginnico»; 
    d)  un  Sottufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Maresciallo,
qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto.