Art. 8 Commissioni 1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri; c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo di 3^ Classe ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' insediata presso l'Infermeria principale di Bari. Essa sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, appartenente al Corpo sanitario aeronautico, presidente; b) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, appartenenti al Corpo sanitario aeronautico, membri; c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria sanita', specialita' OSS, segretario senza diritto di voto. Tale commissione potra' avvalersi del supporto di Ufficiali medici specialisti o di medici specialisti non appartenenti all'Amministrazione della Difesa. 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' insediata presso la SVTAM. Essa sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, qualificato perito selettore, presidente; b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati periti selettori, membri; c) un Sottufficiale qualificato «istruttore ginnico»; d) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto.