Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per la prova facoltativa di lingua straniera e la formazione della graduatoria di merito; b) commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari; d) commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente; b) un Ufficiale superiore, membro; c) un docente di materie letterarie, membro; d) un Mar. A. s. UPS o Luogotenente, segretario senza diritto al voto. Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il docente di materie letterarie sara' sostituito da un docente della lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un Ufficiale qualificato conoscitore della lingua. Se il numero dei candidati risultera' superiore a mille unita', per ogni gruppo di almeno cinquecento candidati potra' essere nominata, con provvedimento del Direttore generale del personale militare o di autorita' da lui delegata, apposita sottocommissione, in analoga composizione, unico restando il presidente. Analogamente potranno essere nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati ammessi alla prova orale e a quella facoltativa di lingua straniera fosse rilevante. In tal caso i candidati saranno assegnati alla commissione e alle sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro; c) un Ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale tecnico e medico. 4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) un Ufficiale superiore medico, membro; c) un Ufficiale inferiore medico, membro e segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) un Ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale», membro; c) un Ufficiale psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni.